Ottemperanza al giudicato e poteri del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 1154 del 11.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo accerta l’inadempimento dell’amministrazione all’obbligo di conformarsi al giudicato formatosi sulla sentenza del giudice del lavoro e condanna l’amministrazione a dare piena esecuzione alla pronuncia. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996 deve essere decorso perché il creditore possa agire in ottemperanza. L’accertata inerzia giustifica la nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inottemperanza. Il commissario, organo ausiliario del giudice, può ricorrere, in caso di incapienza di fondi, all’istituto del pagamento in conto sospeso ai sensi dell’art. 14, comma 2, del medesimo decreto.
Il Fatto
La ricorrente ha agito dinanzi al TAR Sardegna ai sensi degli artt. 112 e seguenti cod. proc. amm. per ottenere l’ottemperanza alla sentenza con cui il Tribunale di Tempio Pausania, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato il suo diritto al beneficio economico di € 500,00 annui tramite Carta Elettronica del docente per l’anno scolastico 2021/2022, ai sensi dell’art. 1 della legge n. 107/2015, e ha condannato il Ministero a erogare la prestazione, oltre interessi e rivalutazione.
La sentenza è stata notificata in forma esecutiva al Ministero il 28 febbraio 2025 ed è divenuta definitiva per mancata impugnazione, come da attestazione di cancelleria del 12 ottobre 2025. L’amministrazione non ha adempiuto, salvo il pagamento delle spese legali liquidate in favore del difensore. La ricorrente ha quindi domandato la condanna all’esecuzione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha verificato in via preliminare la sussistenza dei presupposti del rito. La sentenza del giudice del lavoro è passata in giudicato ed è stata notificata al Ministero presso la sede reale il 28 febbraio 2025. Il ricorso è stato ritualmente notificato il 12 ottobre 2025.
È risultato pertanto inutilmente decorso il termine di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo, previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669 del 1996, come convertito. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né notificare atto di precetto.
Accertata l’inerzia, il ricorso è stato accolto. Il Ministero è stato condannato a dare piena e completa esecuzione alla pronuncia nel termine di 120 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla notificazione, se anteriore, riconoscendo il beneficio della carta elettronica del docente.
Per il caso di persistente inottemperanza è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il Responsabile pro tempore della competente Direzione generale ministeriale, con facoltà di delega ad altro dirigente, anche a livello territoriale. Il commissario, quale organo ausiliario del giudice, a semplice richiesta della parte interessata porrà in essere gli atti necessari all’esecuzione.
Il Collegio ha precisato che, in caso di incapienza di fondi, il commissario potrà ricorrere ai capitoli di bilancio destinati specificamente ai pagamenti e all’istituto del pagamento in conto sospeso. Trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, non è stata disposta alcuna liquidazione di compenso. Le spese sono state poste a carico del Ministero, liquidate in € 600,00, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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