Ottemperanza al giudicato e penalità di mora anche per le condanne pecuniarie (TAR Calabria n. 1817 del 20.12.2024)

Principi di diritto (Massima)
La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm. è ammissibile anche quando l’ottemperanza riguarda una sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro. L’istituto ha carattere sanzionatorio e si aggiunge agli interessi legali dovuti per legge o disposti nella medesima condanna. La somma va determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese di ritardo. Essa decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre fino all’adempimento spontaneo dell’amministrazione o, in mancanza, fino all’insediamento del Commissario ad acta. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, per applicazione analogica dell’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001.

Il Fatto

Il ricorrente agisce per l’ottemperanza al giudicato formatosi su una sentenza del giudice del lavoro che aveva condannato il Ministero dell’Istruzione al pagamento, tramite carta elettronica, di 500,00 euro per ciascuno degli anni scolastici dal 2016/2017 al 2020/2021, oltre interessi legali e spese di lite.

Nonostante la richiesta di pagamento avanzata il 5.12.2024, l’amministrazione resta inerte. Il ricorrente propone allora l’actio iudicati chiedendo l’integrale esecuzione della pronuncia, la nomina di un Commissario ad acta e la condanna dell’amministrazione al pagamento della somma prevista dall’art. 114 cod. proc. amm. Il Ministero non si costituisce in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Collegio rileva che è decorso il termine di moratoria di centoventi giorni dalla notifica della sentenza e che l’inadempimento dell’amministrazione persiste. Il ricorso è pertanto fondato ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), cod. proc. amm. Il Ministero deve eseguire la pronuncia entro sessanta giorni dalla notifica della decisione, a cura della parte ricorrente.

Per il caso di ulteriore inerzia, il Tribunale nomina sin d’ora quale Commissario ad acta un dirigente individuato dal Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero. Il commissario provvede, in via sostitutiva, compiendo tutti gli atti necessari, comprese le eventuali modifiche di bilancio. Le spese dell’attività commissariale restano a carico dell’amministrazione inadempiente, perché comprese nell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.

Sul punto il Collegio richiama l’art. 5 sexies, ottavo comma, legge n. 89/2001, introdotto dall’art. 1, comma 777, legge n. 208/2015. La norma è dettata per l’ottemperanza ai decreti decisori emessi ai sensi della legge Pinto, ma può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro.

Quanto alla domanda di condanna ex art. 114, comma 4, lett. e), cod. proc. amm., il Tribunale ne afferma l’ammissibilità anche nelle ipotesi in cui l’ottemperanza concerne sentenze di condanna pecuniaria. Richiama Cons. St. Ad. Plen. n. 15 del 2014 e la novella operata dall’art. 1, comma 781, legge n. 208/2015. Non sussistendo iniquità o altre cause ostative, la penalità di mora è determinata nella misura degli interessi legali per ogni mese o frazione di mese.

Il Collegio precisa che tale importo si aggiunge agli interessi legali, stante il carattere sanzionatorio dell’istituto. Decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento e corre sino all’adempimento spontaneo o all’insediamento del commissario, fermo il potere dell’amministrazione di attuare il giudicato fino a quando il commissario non abbia provveduto, secondo Adunanza Plenaria n. 8 del 2021. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in 828,00 euro, oltre accessori, con distrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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