Ottemperanza al giudicato sulla Carta elettronica del docente e poteri del commissario (TAR Marche n. 249 del 05.04.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza il giudice amministrativo, accertato che il titolo esecutivo formatosi a seguito di sentenza del giudice ordinario è rimasto ineseguito oltre il termine di cui all’art. 14 d.l. n. 669/1996, dichiara l’inottemperanza e ordina all’Amministrazione di dare esecuzione integrale al giudicato nel termine assegnato. All’inerzia dell’Amministrazione consegue la nomina del commissario ad acta, che assume le funzioni solo se investito dal creditore con apposita istanza e provvede ad ogni adempimento necessario, anche di natura contabile e finanziaria. L’Amministrazione che non abbia opposto effettive ragioni di diritto alla pretesa è condannata alle spese del giudizio di ottemperanza, distratte in favore dei difensori antistatari.

Il Fatto

Il ricorrente, docente non di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro, il riconoscimento del diritto all’attivazione della Carta elettronica del docente per l’aggiornamento e la formazione, con assegnazione delle somme spettanti per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, da fruire con le medesime modalità previste per i docenti di ruolo. La sentenza, ritualmente notificata, è passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria del Tribunale.

Ritenendo che l’Amministrazione non avesse dato esecuzione al giudicato, il ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza davanti al TAR Marche, chiedendo l’accertamento dell’inadempimento e l’adozione dei provvedimenti consequenziali. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si è costituito con memoria di stile, senza contestare nel merito la pretesa.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha preliminarmente verificato la procedibilità del ricorso, rilevando che tra la notifica della sentenza presso la sede reale dell’Amministrazione e la proposizione dell’iniziativa era decorso il termine di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 31 dicembre 1996 n. 669. La condizione di procedibilità risultava quindi integrata.

Nel merito il ricorso è stato ritenuto fondato, non essendo stato eseguito il titolo indicato in epigrafe. Il TAR ha sottolineato che l’Amministrazione costituita non ha opposto effettive ragioni di diritto alla spettanza e all’azionabilità della pretesa, circostanza che ha reso evidente l’inottemperanza.

Il Tribunale ha pertanto dichiarato l’obbligo dell’Amministrazione di dare esecuzione integrale alla sentenza, qualora non vi abbia già provveduto nelle more del giudizio, assegnando il termine di 30 giorni dalla notificazione o comunicazione della decisione. Il Ministero è stato onerato di attivarsi affinché l’adempimento avvenga nel termine, fornendo collaborazione alle articolazioni periferiche coinvolte nel procedimento di pagamento.

Per il caso di inutile decorso del termine, il Collegio ha nominato sin d’ora commissario ad acta il Direttore della Direzione Generale del personale, del bilancio e dei servizi strumentali del Ministero. Il commissario assume le funzioni solo se investito direttamente dal creditore con apposita istanza e provvede, entro i successivi centoventi giorni, ad ogni atto necessario all’assolvimento del mandato, comprese variazioni di bilancio e stipulazione di mutui, anche avvalendosi della struttura organizzativa regionale.

Quanto alle spese, non essendo controverso l’inadempimento al momento della presentazione del ricorso, l’Amministrazione è stata condannata al pagamento, con liquidazione in euro 600,00 per compensi, oltre accessori, e distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari ai sensi dell’art. 93 c.p.c. e dell’art. 39 c.p.a..

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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