Omessa impugnazione dell’atto presupposto: inammissibile il ricorso contro l’ordine consequenziale di svuotamento dei serbatoi (TAR Puglia n. 318 del 27.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo, ove sussista un rapporto di presupposizione tra atti, l’omessa o tardiva impugnazione dell’atto presupposto, divenuto definitivo, rende inammissibile il ricorso proposto contro l’atto conseguenziale, salvo che non emergano vizi propri che connotino un’autonoma illegittimità della singola fase procedimentale di attuazione. L’ordine di svuotamento dei serbatoi e di chiusura degli impianti, adottato ai sensi dell’art. 28, comma 8, d.lgs. n. 105/2015, costituisce atto consequenziale rispetto a precedenti diffide, non impugnate, recanti il medesimo contenuto inibitorio. La disciplina di cui al d.lgs. n. 105/2015 (c.d. “Seveso ter”) persegue finalità più ampie e specifiche rispetto al d.lgs. n. 81/2008, essendo preordinata alla prevenzione degli incidenti rilevanti a tutela non solo dei lavoratori ma anche della popolazione esterna e dell’ambiente.

Il Fatto

La società ricorrente, gestore di uno stabilimento di stoccaggio di gasolio, benzina e GPL soggetto alla disciplina sugli incidenti rilevanti, impugnava la nota con cui la Regione Puglia, ai sensi dell’art. 28, comma 8, d.lgs. n. 105/2015, ordinava l’immediato svuotamento dei serbatoi e la chiusura degli impianti connessi. Il provvedimento traeva origine dalle criticità rilevate dall’A.R.P.A. in sede ispettiva, relative alla mancata effettuazione di un’adeguata valutazione quantificata dei rischi residui e all’aggiornamento del Piano di Emergenza Interno. La società deduceva di aver trasmesso la documentazione richiesta e contestava la legittimità dell’ordine per violazione del principio di proporzionalità e per erronea applicazione della norma invocata.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente dichiarato il ricorso inammissibile, rilevando che la società non aveva impugnato i precedenti atti presupposti, ovvero le note del 28 marzo e dell’11 aprile 2025, con cui la Regione aveva già accertato l’inadempienza e disposto la sospensione delle attività e lo svuotamento dei serbatoi. Richiamando la giurisprudenza del Consiglio di Stato, il Collegio ha affermato che l’omessa impugnazione dell’atto presupposto rende inammissibile il ricorso avverso l’atto consequenziale, laddove non si deducano vizi propri di quest’ultimo.

Nel merito, la Corte ha comunque ritenuto infondate le censure. Quanto alla valutazione del rischio, ha chiarito che il d.lgs. n. 105/2015 non è una mera integrazione del d.lgs. n. 81/2008, ma persegue finalità proprie e più ampie: la prevenzione degli incidenti rilevanti e la tutela della popolazione e dell’ambiente. Gli accertamenti dell’Amministrazione in materia di discrezionalità tecnica sono sindacabili solo per manifesta illogicità, non riscontrabile nel caso in esame.

Il Collegio ha inoltre escluso la violazione dell’art. 13, comma 7, d.lgs. n. 105/2015, ritenendo doveroso l’aggiornamento della notifica a seguito dell’individuazione dei Top Event. Ha infine respinto le censure relative al difetto di contraddittorio, evidenziando come l’istruttoria fosse risalente e come il gestore avesse avuto plurime occasioni di riscontro, nonché quella sulla violazione del principio di proporzionalità, atteso il susseguirsi di numerose diffide prima dell’adozione dell’ordine impugnato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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