Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse dopo tutela cautelare che soddisfa l’interesse sostanziale (TAR Puglia n. 311 del 25.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La domanda di annullamento di un provvedimento amministrativo negativo e di accertamento del diritto al rilascio di un titolo abilitativo stagionale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando la tutela cautelare accordata in corso di causa abbia già pienamente soddisfatto l’interesse sostanziale dedotto in giudizio, consentendo lo svolgimento dell’attività per l’intero periodo per il quale il titolo era richiesto. Il giudizio di merito non può essere coltivato se l’eventuale sentenza di accoglimento non sarebbe più in grado di apportare alcuna utilità concreta alla parte ricorrente, essendo venuto meno il bisogno di tutela che ne costituiva il presupposto.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’attività d’impresa svolta su area demaniale, impugnava dinanzi al TAR Puglia, sede di Lecce, gli atti con cui il Comune di Fasano aveva denegato il rilascio del permesso di costruire stagionale per l’anno 2025, necessario per il ricollocamento delle strutture funzionali all’attività, e aveva contestualmente comunicato la rimozione degli effetti della SCIA commerciale. La ricorrente chiedeva altresì l’accertamento del diritto al montaggio e al mantenimento delle strutture dal primo febbraio al 31 ottobre 2025, termine della stagione di riferimento.
Nelle more del giudizio, il Tribunale amministrativo, con ordinanza cautelare, accoglieva la domanda proposta dalla ricorrente, rilevando il fumus di fondatezza del ricorso sotto plurimi profili: la natura di titolo stagionale già precedentemente assentito e munito di autorizzazione paesaggistica, l’applicazione di una disposizione sopravvenuta delle NTA al PRG non riferibile a interventi su area demaniale e la mancata indicazione di specifiche ragioni di incompatibilità.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente osservato che la tutela cautelare accordata aveva consentito alla ricorrente di svolgere la propria attività di impresa per l’intera stagione balneare 2025. Tale circostanza assume rilievo decisivo ai fini della definizione del giudizio.
Il Tribunale ha quindi ritenuto che l’interesse sostanziale azionato con il ricorso dovesse considerarsi pienamente soddisfatto dall’ordinanza cautelare: l’utilità concreta che la ricorrente avrebbe potuto conseguire da una sentenza di accoglimento – ossia la possibilità di operare nella stagione 2025 – era già stata conseguita attraverso la misura cautelare, che aveva prodotto effetti identici a quelli del provvedimento richiesto.
Da ciò il Collegio ha fatto discendere la declaratoria di improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, sul rilievo che nessuna ulteriore utilità avrebbe potuto derivare alla ricorrente dalla decisione di merito, ormai priva di qualsiasi effetto utile e satisfattivo in relazione allo specifico periodo stagionale oggetto di contestazione.
La natura formale della decisione ha infine giustificato la compensazione delle spese di lite tra le parti, trattandosi di esito non dipendente dall’esito del confronto processuale nel merito delle rispettive posizioni.
Nota della Redazione
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