Surrogazione dell’ente incaricato della verificazione nell’ottemperanza (TAR Basilicata n. 99 del 10.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, quando l’ente incaricato della verificazione sia individuato nella persona del suo presidente pro tempore e questi cessi dalla carica prima dell’espletamento dell’incarico, il giudice amministrativo provvede alla surrogazione dell’ente verificatore, individuando l’organismo professionale territorialmente competente subentrante. La verificazione si svolge nel contraddittorio delle parti, le quali devono essere avvisate delle operazioni con un preavviso minimo di dieci giorni e possono farsi assistere da consulenti di fiducia. L’anticipo sul compenso del verificatore è provvisoriamente posto a carico della parte ricorrente e trova applicazione la disciplina di cui agli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm.
Il Fatto
Le società ricorrenti proponevano ricorso per l’ottemperanza alla sentenza di questo Tribunale Amministrativo Regionale per la Basilicata n. 562/2024 del 5 novembre 2024, con la quale era stato riconosciuto il diritto al risarcimento del danno. Con precedente ordinanza n. 444/2025, il Tribunale aveva disposto un incombente istruttorio mediante verificazione, affidandone l’incarico all’Ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili di Potenza, nella persona del suo presidente pro tempore.
La Regione Basilicata si costituiva in giudizio. Alla camera di consiglio del 25 febbraio 2026, il Collegio prendeva atto della relazione del verificatore incaricato, la quale segnalava che, a seguito delle elezioni per il rinnovo delle cariche dell’Ordine professionale, la medesima non rivestiva più la carica di Presidente dell’Ente.
La Motivazione della Corte
Il Collegio rileva che l’incarico di verificazione era stato conferito all’ente nella qualità — ormai cessata — di presidenza dell’Ordine professionale territoriale. La circostanza sopravvenuta determina l’impossibilità di dare corso all’incombente istruttorio come originariamente disposto e impone una rivalutazione delle modalità di esecuzione della verificazione.
Il Tribunale ritiene, pertanto, di dover procedere alla surrogazione dell’ente incaricato, individuando in sua luogo l’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Bari, in persona del presidente, con facoltà di delega. La scelta dell’organismo subentrante risponde all’esigenza di assicurare la continuità dell’attività istruttoria, garantendo che la verificazione sia svolta da un soggetto dotato della medesima qualificazione professionale.
Nel confermare la verificazione, il Collegio ne delimita l’oggetto e le modalità operative. Il verificatore è autorizzato ad accedere a tutti gli atti del giudizio e a richiederne copia, nonché a domandare alle parti ogni documentazione ritenuta utile. Il quesito peritale è diretto a determinare, sulla base dei criteri indicati nella sentenza n. 562/2024, la somma complessivamente dovuta a parte ricorrente a titolo di risarcimento del danno.
Quanto al procedimento, le parti saranno avvertite delle operazioni con almeno dieci giorni di preavviso e potranno avvalersi della presenza di propri consulenti di fiducia, garantendosi così il rispetto del contraddittorio. La verificazione dovrà compiersi entro il termine del 7 aprile 2026; l’elaborato peritale sarà trasmesso alle parti entro il 17 aprile 2026 e, nei successivi cinque giorni, le stesse potranno far pervenire osservazioni e documenti. Entro il 27 aprile 2026 il verificatore depositerà l’elaborato definitivo, prendendo espressamente posizione sulle osservazioni formulate.
Il Collegio fissa un anticipo sul compenso del verificatore in misura di € 1000,00, provvisoriamente posto a carico di parte ricorrente, da corrispondere entro il 25 marzo 2026, con applicazione degli artt. 19, 20 e 66 cod. proc. amm. Il prosieguo della trattazione è infine fissato alla camera di consiglio del 10 giugno 2026.
Nota della Redazione
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