Vincolo boschivo PPTR e onere istruttorio sulla intera superficie (TAR Puglia n. 301 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La rettifica degli elaborati del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) ai sensi dell’art. 104 delle NTA presuppone un’istruttoria che accerti la sussistenza dei requisiti qualitativi e quantitativi del vincolo con riguardo all’intera superficie sottoposta a vincolo boschivo, e non alle sole particelle di proprietà del richiedente, secondo la definizione di cui all’art. 3, comma 3, D.lgs. n. 34/2018. È illegittimo, per difetto di istruttoria e di motivazione, il diniego di rettifica che si fondi su risultanze documentali contraddittorie o non aggiornate, senza offrire elementi specifici che confutino gli esiti di accertamenti procedimentali puntuali e recenti favorevoli all’istanza.

Il Fatto

La Regione Puglia aveva respinto l’istanza di rettifica, presentata ai sensi dell’art. 104 delle NTA del PPTR, volta a escludere la natura boschiva di alcuni terreni di proprietà del ricorrente, cartografati come bene paesaggistico “Boschi”. A seguito dell’annullamento in autotutoria del primo diniego, l’Ente aveva nuovamente concluso negativamente il procedimento con una successiva nota del 2024.

Avverso tale ultimo provvedimento, il ricorrente aveva agito con motivi aggiunti, deducendo vizi di istruttoria e di motivazione. Il giudizio è proseguito dopo un’ordinanza istruttoria che aveva imposto alla Regione di chiarire lo stato dei luoghi e l’incidenza degli incendi verificatisi tra il 2015 e il 2016.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha dichiarato l’improcedibilità del ricorso introduttivo per sopravvenuto difetto di interesse, in ragione dell’annullamento in autotutela del primo diniego impugnato. Ha invece respinto l’eccezione di inammissibilità dei motivi aggiunti, riconoscendo la legittimazione del ricorrente in qualità di titolare del procedimento di rettifica, instaurato anche per conto di altri comproprietari.

Nel merito, il Collegio ha richiamato il quadro normativo di riferimento, osservando che la definizione di bosco richiede una superficie non inferiore a 2.000 metri quadrati e una copertura arborea forestale maggiore del 20%. Ha quindi ribadito il principio, tratto dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, per cui la valutazione deve considerare l’intero contesto vincolato, per evitare che l’esame frazionato delle singole particelle eluda il vincolo paesaggistico.

Applicando tale principio al caso concreto, il TAR ha riscontrato un evidente difetto di istruttoria. Ha rilevato che l’istruttoria del giugno 2023 aveva concluso per l’assenza di copertura arborea, proponendo la riclassificazione dell’area, senza che risultassero successivi approfondimenti atti a confutare detti esiti. Ha inoltre valorizzato l’ contraddittorietà delle risultanze sulle aree percorse da incendio, nonché il contenuto della nota del Comando Carabinieri Forestale del 2024, dalla quale emergevano dubbi sulla sussistenza della copertura vegetazionale richiesta.

I chiarimenti resi dalla Regione in ottemperanza all’ordinanza istruttoria non sono stati ritenuti idonei a colmare le lacune, limitandosi a richiami generici senza offrire una verifica complessiva dei parametri normativi. Il Tribunale ha pertanto accolto i motivi aggiunti, annullando il diniego e disponendo il riesercizio del potere da parte dell’Amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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