Abuso permanente e inidoneità del ripristino (TAR Toscana n. 1976 del 19.10.2026)

Principi di diritto (Massima)
Gli abusi edilizi costituiscono illeciti permanenti e si pongono in perdurante contrasto con le norme sul governo del territorio sino al ripristino della situazione preesistente; non è perciò configurabile alcun affidamento tutelabile del privato alla conservazione dell’opera abusiva, né per il decorso del tempo né per l’archiviazione del procedimento repressivo. La archiviazione di quel procedimento non ha efficacia sanante e non rende legittimo un bene che non lo è: segna solo la conclusione di uno specifico procedimento, riattivabile in ogni momento. Il ripristino parziale, che lasci l’immobile oggettivamente inidoneo alla sua destinazione legittima, impedisce di considerare recuperato lo stato legittimo e rende inidonea la s.c.i.a. a costituire titolo abilitante per nuovi interventi. Il carattere plurimotivato dell’atto amministrativo consente al giudice di respingere il ricorso sulla sola base della legittimità di una delle ragioni espresse, con assorbimento delle ulteriori censure.

Il Fatto

Il ricorrente è conduttore di un fabbricato destinato a parcheggio privato ad uso pubblico. Nel 2019 il Comune aveva ingiunto la demolizione di un intervento di ristrutturazione con mutamento di destinazione d’uso realizzato senza permesso di costruire. Dichiarata l’avvenuta rimozione delle opere, nel 2021 il procedimento repressivo era stato archiviato.

Nel maggio 2022 il ricorrente presenta una s.c.i.a. per la rifunzionalizzazione degli spazi interni, con uffici al piano terra e studio fotografico al piano primo. Il Comune ne dichiara l’inidoneità a costituire valido titolo abilitante e ordina la sospensione dei lavori e la rimozione delle opere eseguite, rilevando il ripristino incompleto, il mutamento di destinazione urbanisticamente rilevante e plurime violazioni delle discipline igienico-sanitarie, dei parcheggi e delle barriere architettoniche. Respinta l’istanza di riesame, il ricorrente impugna il provvedimento e la nota di rigetto.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il ricorso e i motivi aggiunti. Sull’eccezione preliminare del Comune, il giudice precisa che l’atto adottato all’esito del riesame, frutto di nuova istruttoria e nuova ponderazione degli interessi, non è meramente confermativo ed è perciò impugnabile.

Nel merito, la censura di genericità dell’ordine di rimozione è infondata: l’inibizione attiene all’intervento complessivamente inteso, come rappresentato nel progetto allegato alla s.c.i.a., e l’ordine di ripristino si riferisce alle opere già realizzate in esecuzione di quel progetto.

Il nucleo argomentativo riguarda la condizione del bene. Richiamando Cons. Stato, sez. II, n. 7597 del 2025, n. 9443 del 2024 e n. 4154 del 2021, oltre a TAR Toscana, sez. III, n. 367 del 2021, il Tribunale ribadisce la natura di illecito permanente dell’abuso edilizio e l’insussistenza di alcun affidamento tutelabile. La archiviazione del 2021 non ha reso legittimo il bene: non vi è alcuna norma che attribuisca efficacia sanante a un eventuale errore istruttorio dell’Amministrazione.

Dagli atti emerge un ripristino solo parziale. La rampa di accesso è stata ricostruita in materiale incompatibile con il passaggio di autoveicoli; lo stesso ricorrente, nella nota del 4 maggio 2020, l’aveva descritta come struttura leggera e non carrabile, in vista di una successiva demolizione. Il bene è dunque ancora inidoneo alla destinazione a parcheggio. Il provvedimento impugnato non contesta il mancato utilizzo come garage, ma la sostanziale inidoneità strutturale del manufatto. Il procedimento repressivo ha inoltre natura autonoma rispetto all’inibitoria sulla s.c.i.a., che legittimamente prende atto di una condizione oggettiva ostativa a nuovi interventi edilizi.

Trattandosi di atto plurimotivato, l’infondatezza delle censure esaminate consente il rigetto con assorbimento delle ulteriori doglianze, richiamando Cons. Stato, sez. III, n. 3480 del 2024, sez. VI, n. 5816 del 2024 e sez. V, n. 7289 del 2024. Le spese seguono la soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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