L’occupazione sine titulo sopravvive allo sgombero coattivo eseguito dall’amministrazione (TAR Puglia n. 292 del 25.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La circostanza che i beni del privato siano stati depositati su un’area demaniale a seguito di uno sgombero coattivo eseguito dall’amministrazione non esclude la qualificazione del privato quale occupante sine titulo dell’area, ove lo spostamento sia avvenuto per liberare un’altra porzione del demanio illegittimamente occupata dal privato medesimo, determinandosi la semplice continuazione della preesistente situazione di occupazione abusiva. L’accertamento definitivo della legittimità dei provvedimenti di sgombero, intervenuto con sentenza passata in giudicato, preclude ogni ulteriore contestazione sulle determinazioni assunte dall’amministrazione. La domanda risarcitoria originata da atti e comportamenti adottati nell’esercizio del potere di autotutela esecutiva ex art. 54 cod. nav. radica la giurisdizione amministrativa, ai sensi dell’art. 7, commi 1, 4 e 5, cod. proc. amm., ma è infondata nel merito ove gli atti impugnati siano legittimi e manchi la prova del pregiudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, autorizzata nel 1997 all’occupazione anticipata di un’area demaniale per la realizzazione di un impianto per la costruzione e riparazione di imbarcazioni, vedeva revocato l’atto di sottomissione nel 2000 per esigenze di pubblico interesse. Dopo una lunga serie di vicende giudiziali, conclusesi con la sentenza di questo TAR n. 393/2013 che confermava la legittimità dello sgombero dell’area originaria, l’Autorità Portuale, rilevato che i materiali della ricorrente, trasportati d’ufficio in altra località, si trovavano ancora in loco, intimava alla società, ai sensi dell’art. 54 cod. nav., di provvedere alla rimozione entro trenta giorni, con avviso di attivazione dell’autotutela esecutiva.

Avverso tale decreto la ricorrente proponeva ricorso, deducendo di non poter essere qualificata come occupante abusiva dell’area, ove i beni erano stati collocati coattivamente dall’amministrazione, e contestando le modalità dello spostamento e la non eseguibilità dello sgombero. Con motivi aggiunti impugnava anche il successivo avviso di sgombero, chiedendo il risarcimento dei danni.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha ritenuto infondate le censure proposte avverso il decreto ex art. 54 cod. nav. In primo luogo, ha rilevato che la legittimità dei provvedimenti di sgombero dell’area era stata accertata in via definitiva dalla sentenza n. 393/2013, con conseguente preclusione di ogni ulteriore contestazione. Quanto alla qualificazione della ricorrente come occupante sine titulo, il fatto che i materiali fossero venuti a trovarsi nella nuova località in seguito allo sgombero operato dall’amministrazione non è circostanza idonea ad escluderla: lo spostamento, eseguito sulla scorta di provvedimenti confermati in sede giudiziaria, era finalizzato a liberare un’altra porzione del demanio altrettanto illegittimamente occupata, configurandosi la semplice continuazione della preesistente situazione di occupazione abusiva.

Quanto alle doglianze relative all’impossibilità di accedere all’area e di verificare la consistenza dei beni, il Tribunale ha osservato che l’amministrazione aveva concesso la disponibilità temporanea dell’area fin dal 2012 e aveva più volte sollecitato la ricorrente al recupero dei materiali, senza mai manifestare l’intenzione di impedirne l’accesso. Le contestazioni sulle modalità dello spostamento sono state ritenute generiche e indimostrate, a fronte della documentazione depositata dall’amministrazione, tra cui la relazione di sgombero che dettagliava i beni asportati.

La legittimità del decreto ha determinato la consequenziale legittimità dell’avviso di sgombero, non sussistendo circostanze impeditive alla data della sua emissione: la ricorrente aveva rinunciato all’istanza cautelare e la Procura della Repubblica aveva espressamente autorizzato la rimozione dei materiali, escludendo ogni interferenza con le indagini penali.

Quanto alla domanda risarcitoria, il Collegio ha rigettato l’eccezione di difetto di giurisdizione, trattandosi di pretesa originata da atti e comportamenti adottati nell’esercizio del potere di autotutela esecutiva, con conseguente radicamento della giurisdizione amministrativa ex art. 7 cod. proc. amm. Nel merito, la domanda è stata rigettata per la legittimità degli atti impugnati e per la mancata allegazione e dimostrazione del pregiudizio subito. Le spese sono state compensate per la complessità delle vicende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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