Estinzione del giudizio per rinuncia non notificata ma depositata e non opposta (TAR Puglia n. 254 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La rinuncia al ricorso, ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm., determina l’estinzione del giudizio anche quando non sia stata notificata alle altre parti, purché risulti depositata prima dell’udienza e la parte resistente non si opponga, avendo anzi espresso espressa adesione. In tal caso, il Collegio dichiara l’estinzione del processo ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm., con possibilità di compensazione delle spese di lite in ragione dell’accordo intervenuto tra le parti.
Il Fatto
La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte del ricorrente, dell’ordinanza con cui il Comune di Fasano aveva ordinato la rimozione di opere edilizie ritenute abusive e il ripristino dello stato dei luoghi, ai sensi dell’art. 27 e segg. del d.P.R. n. 380/2001. Avverso tale provvedimento, notificato nel dicembre 2020, il ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR Puglia, chiedendone l’annullamento. Il Comune intimato si era costituito in giudizio per resistere.
La Motivazione della Corte
Nel corso del giudizio, in data 4 febbraio 2026, il ricorrente ha depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso. Il giorno successivo, il difensore del Comune ha depositato atto di adesione alla rinuncia, precisando che le spese erano già state regolate tra le parti.
Il Collegio richiama la disciplina di cui all’art. 84, commi da 1 a 3, cod. proc. amm., che subordina l’efficacia della rinuncia alla sua notificazione alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, salvo che le parti interessate alla prosecuzione non si oppongano, determinandosi in tal caso l’estinzione del processo.
Nella fattispecie, sebbene la rinuncia non risulti notificata, il Collegio ne ha preso atto rilevando che la stessa era stata comunque depositata prima dell’udienza e che la parte resistente non solo non si era opposta, ma aveva espressamente aderito. Alla luce di tali circostanze, non residuando alcuna opposizione alla definizione del giudizio, il Tribunale ha dichiarato l’estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), cod. proc. amm.
Quanto alle spese di lite, il Collegio ne ha disposto la compensazione, in ragione dell’accordo già intervenuto tra le parti sulla relativa regolamentazione.
Nota della Redazione
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