Annullata l’ordinanza sindacale di riapertura coattiva di un accesso a spiaggia privo di servitù di uso pubblico (TAR Sardegna n. 705 del 20.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
La dicatio ad patriam, quale modo di costituzione di una servitù di uso pubblico, postula la volontaria e continuativa messa a disposizione del bene a favore di una collettività indistinta, con carattere di stabilità e definitività, non essendo sufficiente un uso fondato su mera tolleranza o precarietà. L’accertamento dell’uso pubblico di una strada richiede la prova concorrente del transito jure servitutis publicae di una moltitudine indeterminata di persone, dell’idoneità del bene a soddisfare esigenze generali e dell’esistenza di un titolo valido. L’ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco per la rimozione di ostacoli al transito su un preteso accesso pubblico è illegittima per difetto di istruttoria e travisamento dei presupposti ove l’Amministrazione non dimostri la sussistenza della servitù e l’urgenza del provvedere, anche in presenza di accessi alternativi alla spiaggia.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una villa e socio accomandatario della società titolare del terreno attiguo, presentava una comunicazione di inizio lavori per interventi di manutenzione della recinzione e piantumazione. Nel corso dei lavori, il comandante della polizia municipale asportava la rete di cantiere, asserendo che lo stradello insistente sulla proprietà privata fosse gravato da servitù di uso pubblico. Il Sindaco emanava quindi un’ordinanza, ex artt. 823 e 825 c.c., con cui ordinava la rimozione di ogni ostacolo all’accesso pedonale alla spiaggia. Successivamente, il responsabile dell’ufficio tecnico adottava un’ordinanza di demolizione per presunte difformità tra la relazione tecnica e le tavole progettuali.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha respinto l’eccezione di improcedibilità del ricorso introduttivo, rilevando che l’ordinanza sindacale (volta a mantenere aperto il passaggio) e quella di demolizione (volta a ripristinare lo stato dei luoghi) hanno effetti non sovrapponibili, permanendo l’interesse all’annullamento di entrambe. Ha altresì ammesso l’intervento ad adiuvandum del progettista, la cui posizione professionale era stata messa in discussione dall’ordinanza di demolizione per la pretesa discordanza tra gli elaborati.
Nel merito, il Collegio ha accolto il ricorso avverso l’ordinanza sindacale, ravvisando un evidente difetto di istruttoria. L’Amministrazione non ha considerato l’esistenza di due accessi alternativi alla spiaggia, né ha dimostrato l’urgenza di intervenire sullo stradello in contesa, che non risulta idoneo al passaggio di persone disabili o mezzi di soccorso. Quanto alla dedotta servitù di uso pubblico, il Tribunale ha escluso che il documento prodotto dal Comune potesse integrare una dicatio ad patriam, trattandosi di una dichiarazione di “pacifica tolleranza” del proprietario, elemento inconciliabile con la stabilità e la definitività richieste dalla giurisprudenza.
Richiamando i principi consolidati sull’accertamento dell’uso pubblico, la sentenza ha evidenziato la necessità di tre elementi concorrenti: il transito di una collettività indeterminata, l’idoneità della strada a soddisfare esigenze pubbliche e la sussistenza di un titolo valido. Nella fattispecie, nessuno di questi elementi risultava dimostrato. Quanto all’ordinanza di demolizione, questa è stata ritenuta illegittima poiché la recinzione lato mare aveva natura provvisoria di cantiere, il servizio igienico era già un rudere e la chiusura dello stradello era prevista negli elaborati progettuali, cui la relazione tecnica espressamente rimandava.
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Nota della Redazione
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