Inammissibile la sanatoria condizionata all’esecuzione di modifiche progettuali (TAR Puglia n. 249 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’accertamento di conformità di cui all’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001 presuppone la c.d. doppia conformità, ossia la conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della sua realizzazione sia al momento della presentazione dell’istanza di sanatoria. Tale verifica ha carattere vincolato e non ammette valutazioni discrezionali, né la possibilità di subordinare il rilascio del permesso in sanatoria all’esecuzione di ulteriori interventi di modifica delle opere abusive. È pertanto inammissibile la c.d. sanatoria condizionata, poiché la conformità deve già sussistere al momento della domanda e non può derivare da una futura attività del richiedente.
Il Fatto
Il ricorrente, proprietario di una casa colonica nel comune di Nardò, assentita con concessione edilizia e successiva variante, aveva realizzato alcune opere in difformità dai titoli edilizi, sanzionate con ordinanza di demolizione. A fronte di tale provvedimento, presentava istanza di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, specificando che la domanda concerneva l’esecuzione di interventi che riteneva marginali e non qualificabili come nuova costruzione.
Il Comune, tuttavia, dichiarava inammissibile l’istanza, rilevando che la stessa non si limitava a descrivere lo stato dei luoghi ma conteneva una proposta progettuale che implicava l’esecuzione di una pluralità di opere edili per rendere la costruzione conforme alla normativa vigente. L’atto era motivato anche con riferimento all’assenza del certificato ex art. 90 d.P.R. n. 380/2001 per la sopraelevazione e al contrasto con le norme tecniche di attuazione delle zone agricole.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso infondato. Il Collegio ha accertato che la domanda di sanatoria non descriveva soltanto lo stato di fatto delle opere abusive, ma conteneva un vero e proprio progetto di modifica e revisione degli interventi realizzati: la realizzazione di una riserva idrica nel fabbricato principale, la rimozione di infissi e muri perimetrali per trasformare spazi coperti in terrazzi, la demolizione di un manufatto destinato a piscina con ripristino della permeabilità del suolo e la riduzione della superficie coperta di un altro manufatto. La relazione allegata all’istanza concludeva che, all’esito di tali interventi, i manufatti avrebbero acquisito i caratteri propri di manufatti rurali tipici della zona.
La domanda, pertanto, fuoriusciva dal perimetro della regolarizzazione previsto dall’art. 36 del d.P.R. n. 380/2001. L’istituto, come ricordato dalla giurisprudenza citata, è finalizzato alla sanatoria di abusi “formali” e richiede che la conformità dell’opera alla disciplina urbanistica ed edilizia sussista già al momento della realizzazione e sia verificabile al momento della presentazione dell’istanza. La verifica della doppia conformità è attività di carattere vincolato, che non lascia spazio a modifiche o condizioni: la conformità non può essere subordinata alla realizzazione di interventi successivi che rendano l’abuso conforme agli strumenti urbanistici.
Il provvedimento impugnato, essendo plurimotivato, è sorretto da più ragioni autonome e indipendenti, ciascuna idonea a sostenerne la legittimità. La principale ragione ostativa, fondata sulla natura condizionata della domanda, è immune dai vizi dedotti con i primi tre motivi di ricorso. Tale circostanza determina l’assorbimento delle ulteriori censure, ivi compresa quella relativa alla presunta incompetenza del Comune in relazione al rilievo concernente il certificato ex art. 90 del d.P.R. n. 380/2001, dal momento che la conservazione dell’atto implica la perdita di interesse del ricorrente all’esame delle altre doglianze.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è stato respinto. Nulla è stato disposto per le spese di lite, in ragione della mancata costituzione in giudizio dell’amministrazione intimata.
Nota della Redazione
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