Mantenimento annuale stabilimenti balneari e illegittimità della diffida demolitoria per atti abilitativi comunali (TAR Puglia n. 210 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In materia di opere edilizie realizzate su area demaniale marittima, l’occupazione della porzione demaniale deve ritenersi legittima quando lo spostamento della concessione sia stato espressamente assentito dal comune tramite un permesso di costruire, munito di autorizzazione paesaggistica, ancorché il titolo abbia natura edilizia e non demaniale. L’amministrazione che ritenga illegittimo tale proprio provvedimento abilitativo non può traslare sul privato, che vi abbia fatto affidamento, le conseguenze della propria precedente azione, ma deve preventivamente rimuoverne gli effetti. Inoltre, il titolare di concessione demaniale marittima per attività turistico-ricreative, munito di permesso di costruire con obbligo di smontaggio delle strutture, è abilitato ex lege al mantenimento annuale delle stesse ai sensi dell’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, fino all’aggiudicazione delle procedure di gara per il riaffidamento; tale facoltà prescinde da atti di assenso dell’amministrazione. Ne consegue l’improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse della domanda avverso il silenzio-inadempimento formatosi sull’istanza di mantenimento, qualora la demolizione non sia divenuta definitiva per essere stata tempestivamente contestata in giudizio.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di una concessione demaniale marittima per la gestione di uno stabilimento balneare, aveva ottenuto dal comune permessi di costruire con prescrizione di smontaggio delle opere a fine stagione. Con istanza del 31 ottobre 2018, la ricorrente chiedeva il rilascio di un nuovo titolo per il mantenimento annuale delle strutture. Nelle more del procedimento, il comune emetteva una diffida alla demolizione, contestando l’occupazione di un’area demaniale diversa da quella concessa e l’abusività di una tettoia. La società impugnava il provvedimento e proponeva altresì domanda avverso il silenzio sull’istanza di mantenimento. Il comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il TAR accoglie la domanda di annullamento, esaminando congiuntamente i primi due motivi di ricorso, e dichiara improcedibile la domanda sul silenzio. Quanto alla prima censura, il Collegio rileva che l’amministrazione non poteva contestare l’occupazione abusiva del demanio, in quanto lo spostamento della concessione era stato espressamente assentito con il permesso di costruire rilasciato dal comune stesso, munito di autorizzazione paesaggistica. Il TAR afferma che, al di là del nomen, si tratta di un atto di assenso proveniente dall’organo titolare del potere e che, pertanto, l’occupazione è legittima. L’eventuale illegittimità del titolo avrebbe richiesto la previa rimozione dei suoi effetti, non potendo l’amministrazione riverberare sul privato le conseguenze del proprio errore.

In relazione alla tettoia, il Collegio richiama l’accertamento contenuto in una sentenza penale di assoluzione, dalla quale emergeva che la struttura era oggetto di apposita autorizzazione e che nessun ampliamento in difformità era stato realizzato. Sulla base di tali rilievi, la diffida demolitoria è annullata. La domanda di accertamento dell’illegittimità del silenzio è invece dichiarata improcedibile ex art. 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm.

La sopravvenienza normativa di cui all’art. 3, comma 3-bis, legge n. 118/2022, introdotto dal d.l. n. 131/2024, attribuisce ai concessionari il diritto al mantenimento annuale delle strutture, prescindendo da atti di assenso. Il TAR richiama il proprio precedente (TAR Puglia – Lecce, Sez. I, n. 312 del 2025), secondo cui tale facoltà non osta ai provvedimenti di demolizione già eseguiti o divenuti definitivi per acquiescenza. Poiché la diffida era stata tempestivamente contestata e annullata, non essendovi alcun provvedimento demolitorio definitivo, la ricorrente è abilitata al mantenimento. Le spese sono compensate per la peculiarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *