La norma di PRG che limita la ristrutturazione edilizia in zona agricola non contrasta con l’art. 3 d.P.R. n. 380/2001 (TAR Puglia n. 206 del 13.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La disposizione delle Norme Tecniche di Attuazione del piano regolatore generale che, per una specifica zona territoriale, limita gli interventi di ristrutturazione edilizia consentiti, non si pone in contrasto con la definizione di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 380/2001, né con la regola di prevalenza delle definizioni statali di cui al comma 2 della medesima disposizione. La norma comunale non ha natura definitoria, ma pianificatoria, e costituisce espressione della potestà di governo del territorio dell’ente locale, che può circoscrivere quali interventi, tra quelli riconducibili alla tipologia legale, siano ammessi nelle diverse zone. È legittima la scelta di consentire la ristrutturazione edilizia, in zona agricola, solo a condizione che non comporti modifiche planivolumetriche, salve le deroghe espressamente previste.

Il Fatto

La società ricorrente, proprietaria di un fondo in agro del Comune di Laterza su cui insiste un fabbricato in stato di abbandono e parzialmente crollato, chiedeva l’autorizzazione a eseguire un intervento di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione con diverso sedime, a parità di volumetria. Il Comune, con provvedimento del 10 aprile 2024, denegava l’istanza richiamando le Norme Tecniche di Attuazione del PRG che, per la zona agricola, vietano interventi che modifichino la planivolumetria esistente. Avverso il diniego la società proponeva ricorso, successivamente integrato con motivi aggiunti. Nel corso del giudizio il Comune adottava un nuovo provvedimento, prot. n. 22430 del 16 ottobre 2025, con il quale, in autotutela, convalidava il precedente diniego, integrandone la motivazione. La ricorrente impugnava anche tale atto con motivi aggiunti.

La Motivazione della Corte

Il TAR dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse il ricorso introduttivo, in quanto il provvedimento originario è stato superato dal successivo atto di convalida del 16 ottobre 2025, avverso il quale la società ha concentrato le proprie impugnative. Ritiene, altresì, inammissibili per difetto di interesse i motivi aggiunti rivolti contro la delibera di approvazione del nuovo Piano Urbanistico Generale: lo strumento urbanistico sopravvenuto è, infatti, irrilevante per la valutazione dell’istanza, disciplinata dal PRG vigente al momento della presentazione della domanda.

Nel merito, il Collegio esamina la censura relativa all’illegittimità della nota del 16 ottobre 2025 per asserita motivazione postuma. L’eccezione è respinta: l’integrazione motivazionale è avvenuta non in sede processuale, ma mediante l’adozione di un nuovo provvedimento amministrativo, riconducibile al genus dell’autotutela, nella species della convalida. In tal modo l’amministrazione ha esercitato un potere legittimo, sostituendo al provvedimento originario un atto con motivazione più estesa.

La questione centrale riguarda la legittimità dell’art. 2.05, comma 4, delle NTA del PRG, che per la zona agricola vieta interventi di ristrutturazione che comportino modifiche planivolumetriche. La ricorrente ne deduceva il contrasto con l’art. 3, commi 1 e 2, d.P.R. n. 380/2001, invocando la prevalenza delle definizioni statali su quelle regolamentari locali. La sentenza chiarisce che la norma comunale non fornisce una nozione alternativa di ristrutturazione, ma individua, per una specifica zona del territorio, quali interventi siano ammessi: funzione che pertiene alla potestà pianificatoria dell’ente locale, non alla disciplina nazionale, la quale cataloga le tipologie di intervento e ne determina il regime autorizzatorio senza sindacare l’ammissibilità nelle diverse aree.

Il richiamo, contenuto nella norma locale, alla previgente definizione di cui all’art. 31, lett. d), l. n. 457/1978, è irrilevante, non avendo il diniego fondato su profili definitori ma sul divieto, di fonte esclusivamente pianificatoria, di modifiche planivolumetriche. Respinta anche l’ulteriore doglianza per omesso esercizio del potere conformativo: l’obbligo di indicare modifiche progettuali sussiste solo per interventi di dettaglio, mentre, nel caso di specie, le ragioni di diniego precludono l’assenso senza una radicale modifica dell’intervento.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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