Sospensione degli effetti della richiesta di contributo di costruzione in assenza di valido titolo abilitativo (TAR Puglia n. 96 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
La richiesta di pagamento del contributo di costruzione e di conformazione della pratica edilizia, formulata in relazione a una SCIA presentata per interventi edilizi, è suscettibile di sospensione cautelare quando il pregiudizio dedotto ha una portata tale da rendere opportuno che il Tribunale possa decidere nel merito la causa re adhuc integra. L’accoglimento dell’istanza cautelare non richiede una valutazione sommaria del fumus boni iuris, ma può fondarsi sulla necessità di un approfondimento delle questioni poste dal ricorso e sull’esigenza di evitare effetti irreversibili in capo al ricorrente, con conseguente fissazione dell’udienza di merito.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un’istanza di SCIA prot. n. 56791 del 18/07/2025, impugnava due note del Comune di Galatina – Direzione Urbanistica e Attività produttive – Servizio SUE – Urbanistica – Edilizia Residenziale Pubblica. Con la prima nota del 7.8.2025 l’Amministrazione chiedeva la conformazione della pratica edilizia; con la seconda del 17.11.2025 richiedeva la corresponsione del contributo di costruzione. La ricorrente domandava l’annullamento degli atti, previa sospensione dell’efficacia, e l’accertamento dell’insussistenza dell’obbligo di corrispondere le somme richieste, nonché di eventuali sanzioni per ritardato pagamento, spese accessorie e interessi. Il Comune di Galatina e i controinteressati non si costituivano in giudizio.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, Sezione Seconda di Lecce, ha ritenuto di dover accogliere l’istanza cautelare presentata ai sensi dell’art. 55 c.p.a. La valutazione del Collegio si concentra sulla portata del pregiudizio dedotto dalla ricorrente, che ha evidenziato l’esigenza di evitare effetti lesivi irreversibili connessi alla richiesta di pagamento del contributo e alla necessità di conformare la pratica edilizia.
Il Tribunale ha valorizzato l’opportunità di consentire una decisione re adhuc integra della causa, sottolineando che le questioni giuridiche sollevate dal ricorso richiedono un ulteriore approfondimento nella sede di merito. La sospensione degli effetti dell’impugnata determinazione è quindi disposta in via interinale, senza una compiuta delibazione del fumus, in ragione della complessità delle questioni e della necessità di prevenire un pregiudizio grave e irreparabile.
L’ordinanza accoglie l’istanza cautelare e fissa per la trattazione nel merito la seconda udienza del mese di febbraio 2027. Le spese sono compensate, considerata la natura delle questioni trattate e la mancata costituzione delle controparti. La decisione assume rilievo perché chiarisce che, in presenza di una SCIA e di contestuali richieste economiche da parte dell’Amministrazione, la tutela cautelare può essere accordata anche in assenza di una valutazione sommaria favorevole nel merito, quando l’approfondimento richiesto dalle questioni e l’entità del pregiudizio rendano preferibile la sospensione degli effetti dell’atto impugnato.
Nota della Redazione
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