Violazione del principio one shot puro nel secondo diniego dopo annullamento (TAR Puglia n. 93 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In caso di annullamento giurisdizionale di un provvedimento amministrativo negativo, l’Amministrazione, nell’esercitare nuovamente il proprio potere, non può addurre per la prima volta motivi ostativi che fossero già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Tale divieto costituisce applicazione del principio del c.d. “one shot puro”, recepito dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 241/1990. La violazione di tale regola integra il vizio di legittimità del secondo provvedimento negativo, assistito dal requisito del fumus boni iuris ai fini della tutela cautelare, che può essere disposta disponendo il riesame dell’atto impugnato.
Il Fatto
La società ricorrente, operatrice nel settore delle infrastrutture di telecomunicazione, aveva presentato istanza di autorizzazione per l’installazione di un impianto. Il Comune aveva adottato un primo provvedimento di diniego, successivamente annullato dal Tribunale Amministrativo con pronuncia esecutiva, non sospesa dal Consiglio di Stato che ne aveva rigettato l’istanza di sospensione per difetto di fumus boni iuris.
A seguito dell’annullamento, l’Amministrazione ha adottato un secondo diniego, fondato su ragioni quali la mancanza di documenti allegati all’originaria istanza, il contrasto con le previsioni del P.U.G., il contrasto con il P.P.T.R. e la necessità del c.d. “svincolo militare”. Avverso tale determinazione e gli atti presupposti, la società ha proposto ricorso con domanda cautelare.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che il ricorso appare assistito dal requisito del fumus boni iuris con riguardo all’unico motivo di ricorso proposto. La motivazione del secondo diniego risulta, prima facie, fondata su ragioni per loro natura già emergenti dall’originaria istruttoria, in quanto derivanti dalla mera disamina dell’istanza, dei relativi allegati e dalla localizzazione dell’opera, che avevano già condotto all’adozione del primo diniego annullato.
Tale circostanza integra la violazione del principio del c.d. “one shot puro”, da non confondere con la teoria del c.d. “one shot temperato”. Il principio, recepito dall’art. 10-bis, comma 2, della legge n. 241/1990, impone che, in caso di annullamento in giudizio del provvedimento, l’Amministrazione non possa addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato. Il Tribunale ha richiamato a sostegno il precedente del TAR Pescara, sez. I, sentenza n. 107 del 2023.
Quanto al periculum in mora, il Tribunale ne ha riconosciuto la sussistenza alla luce del pregiudizio prospettato dalla ricorrente, anche tenuto conto della preminenza dell’interesse pubblico nazionale alla sollecita realizzazione dell’opera, come disposto dall’art. 125 c.p.a. richiamato dall’art. 48, comma 4, del d.lgs. n. 77/2021, e della coerenza della misura con gli obiettivi e i tempi di attuazione del P.N.R.R.
Il Tribunale ha pertanto accolto la domanda cautelare, disponendo il riesame del provvedimento impugnato entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza, e ha fissato l’udienza pubblica di merito, compensando le spese della fase cautelare.
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Nota della Redazione
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