Atto di validazione del PEF tariffario impugnabile solo con l’approvazione ARERA (TAR Puglia n. 819 del 09.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
L’atto con cui l’ente territorialmente competente valida l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario del servizio rifiuti, adottato ex art. 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha natura endoprocedimentale e produce effetti lesivi solo interinali. Il potere di approvazione definitiva della tariffa, con la connessa lesività, spetta all’Autorità di regolazione, cui l’art. 8.4 affida una verifica di coerenza regolatoria di carattere sostanziale. Ne consegue che il ricorso avverso la sola validazione è inammissibile per difetto di interesse, dovendo i vizi essere fatti valere insieme all’impugnazione della determinazione conclusiva del procedimento. L’eventuale annullamento dell’atto endoprocedimentale non ha effetto caducante sulla determinazione finale, che non si pone come inevitabile conseguenza dell’atto anteriore.

Il Fatto

Due società operanti nel settore igiene ambientale impugnavano davanti al TAR Puglia la determina con cui AGER Puglia aveva validato l’aggiornamento del Piano Economico Finanziario per il biennio 2024-2025 relativo a un Comune, unitamente alla successiva delibera comunale di approvazione della TARI per il 2024 e agli atti del procedimento.

Le ricorrenti lamentavano un difetto di istruttoria e di motivazione nell’individuazione dei costi e delle detrazioni, nonché la violazione del principio del full recovery cost, anche in ragione dell’inflazione registrata tra il 2020 e il 2022. Il Collegio ha dato avviso alle parti, ex art. 73, comma 3, c.p.a., della possibile definizione in rito della controversia.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha affrontato anzitutto, ex artt. 76, comma 4, c.p.a. e 276, comma 2, c.p.c., la questione della possibile inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, in coerenza con i principi espressi dall’Adunanza Plenaria nelle sentenze n. 4/2011, n. 9/2014 e n. 5/2015. L’esame dell’atto impugnato, letto con l’art. 1, comma 527, l. n. 205/2017 e con gli artt. 7 e 8 della delibera ARERA n. 363/2021, ha condotto a qualificarlo come atto endoprocedimentale a effetti interinali.

La ragione risiede nell’art. 8.4 della delibera, che attribuisce all’Autorità di regolazione il potere di approvazione finale della tariffa previa verifica della coerenza regolatoria degli atti e dei dati trasmessi. Tale verifica, per l’ampiezza del suo oggetto e per la possibilità di richiedere ulteriori informazioni, integra un vaglio non meramente formale, operato alla luce dei parametri della delibera ARERA n. 389/2023.

Il Collegio ha richiamato il principio per cui l’impugnazione anticipata degli atti endoprocedimentali è di carattere eccezionale, ammessa solo per atti vincolati idonei a conformare in maniera netta la determinazione conclusiva o per atti che comportino un arresto procedimentale (Cons. Stato, Sez. VII, n. 9675 del 2024). L’eventuale annullamento della validazione non avrebbe effetto caducante, poiché la determinazione finale non è sua inevitabile conseguenza, richiedendo nuove valutazioni di interessi (Cons. Stato, Sez. VI, n. 2482 del 2011; Sez. V, n. 2530 del 2012).

Il Tribunale ha aderito all’orientamento che esclude l’immediata impugnabilità degli atti dell’ente di governo, valorizzando l’impatto che la tesi contraria avrebbe su poteri ARERA non ancora esercitati e ragioni di uniformità, richiamando C.G.A. n. 354 del 2021 e Cons. Stato, Sez. V, n. 1379 del 2024, nel quadro tracciato da Cons. Stato, Sez. IV, n. 9788 del 2024. Ha inoltre escluso che il pagamento immediato salvo conguaglio costituisca effetto ricollegabile alla sola validazione.

Il ricorso è stato quindi dichiarato inammissibile per difetto di interesse, con compensazione integrale delle spese in ragione della particolarità delle questioni affrontate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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