Concessioni demaniali marittime e disapplicazione della proroga ex lege al 2033 (TAR Lazio n. 305 del 16.04.2025)
Principi di diritto (Massima)
Le concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative non possono essere prorogate automaticamente ex lege: il diritto dell’Unione impone il rilascio o il rinnovo all’esito di una procedura di evidenza pubblica, con conseguente doverosa disapplicazione, da parte del giudice e dell’amministrazione, dell’art. 1, commi 682 e 683, l. n. 145/2018, dell’art. 182, comma 2, d.l. n. 34/2020 e dell’art. 1, comma 1, lett. a), n. 1.1), d.l. n. 131/2024, per contrasto con gli artt. 49 e 56 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE. La mera pubblicazione dell’avviso delle istanze di proroga ex lege non integra una procedura selettiva con adeguate garanzie di imparzialità, trasparenza e pubblicità: non ricorrono quindi i presupposti per l’applicazione dell’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022. Il provvedimento comunale che riconduce l’efficacia del titolo a un termine conforme al diritto europeo non costituisce revoca ai sensi dell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990, ma doverosa applicazione del diritto unionale, con conseguente insussistenza dell’obbligo di indennizzo e dell’affidamento tutelabile del concessionario.
Il Fatto
La ricorrente gestiva una concessione demaniale marittima rilasciata nel 2014 per un complesso balneare stagionale su una zona demaniale del litorale di Terracina. Il Comune, dapprima con deliberazione di Giunta n. 62 del 2020, aveva dato atto dell’estensione automatica al 2033 prevista dall’art. 1, commi 682-684, l. n. 145/2018, apponendo sul titolo la relativa dicitura.
Dopo le sentenze dell’Adunanza Plenaria n. 17 e n. 18 del 2021, l’ente ha ritenuto superato quell’indirizzo e, con la deliberazione n. 104 del 2023 e la determina n. 2722 del 2023, ha ricondotto l’efficacia delle concessioni al 31.12.2023, poi al 31.12.2024 mediante proroga tecnica. La concessionaria ha impugnato quegli atti davanti al TAR Lazio, deducendo la violazione dei principi di selettività già seguiti nel 2020, nonché l’illegittima revoca e il difetto di motivazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge il ricorso con sentenza succintamente motivata ai sensi degli artt. 3, 74 e 88, comma 2, lett. d), cod. proc. amm., richiamando una giurisprudenza ormai costante, anche della stessa Sezione. Il punto di partenza è la disapplicazione delle norme nazionali di proroga automatica: l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e i principi europei forniscono all’amministrazione gli elementi necessari per bandire le gare, anche a prescindere da ulteriori interventi del legislatore.
Il Tribunale esamina poi la tesi della ricorrente secondo cui l’estensione al 2033 sarebbe stata disposta all’esito di una procedura conforme ai principi di imparzialità e trasparenza, tale da legittimare il rapporto concessorio. L’argomento non convince: dall’avviso pubblico emerge che i concessionari avevano invocato proprio la proroga legale automatica e che l’ente aveva apposto il timbro di estensione al termine di una mera ricognizione dei presupposti. La pubblicazione per venti giorni all’albo pretorio, senza alcun avvertimento ai potenziali operatori circa la possibilità di presentare istanze concorrenti, non soddisfa l’esigenza di un confronto competitivo.
Da ciò deriva l’inammissibilità delle censure fondate sull’art. 3, comma 2, d.l. n. 198/2022, che presuppone un rinnovo mediante procedura selettiva vera e propria, e la loro comunque infondatezza nel merito. Quanto alla pretesa revoca, il Collegio esclude che si verta nell’art. 21-quinquies l. n. 241/1990: il Comune si è limitato a ricondurre l’efficacia temporale del titolo entro limiti compatibili con il diritto unionale, con la conseguenza che non erano necessari né la comunicazione di avvio del procedimento né alcun indennizzo, non essendo peraltro oggetto del ricorso la pretesa indennitaria ex art. 4 l. n. 118/2022.
Il richiamo al decreto milleproroghe è reputato inammissibile e infondato, poiché anche quella estensione è stata ritenuta disapplicabile. Il Tribunale sottolinea infine l’esigenza che l’amministrazione pubblichi sollecitamente la procedura selettiva, potendo ricorrere a una breve proroga tecnica limitata ai tempi necessari alla gara, in applicazione del principio di continuità dell’azione amministrativa di cui all’art. 97 Cost. Le spese sono integralmente compensate.
Nota della Redazione
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