Ottemperanza e interessi legali su erogazioni agricole: incombente istruttorio sul quantum (TAR Puglia n. 199 del 11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente deduce il mancato pagamento di interessi legali calcolati sulle singole erogazioni dovute in esecuzione del giudicato e tale voce non risulti definita in modo analitico dal titolo esecutivo, il giudice può disporre un incombente istruttorio nei confronti dell’amministrazione, ordinando una relazione di chiarimenti finalizzata a verificare la sussistenza e l’ammontare del credito vantato. L’ordinanza istruttoria non definisce il thema decidendum ma è funzionale all’accertamento del quantum ancora dovuto, senza che ciò comporti alcuna statuizione in rito, nel merito o sulle spese.

Il Fatto

Il ricorrente, già vittorioso in un giudizio di cognizione dinanzi al TAR Puglia, aveva ottenuto l’annullamento di una cartella di pagamento emessa da AG.E.A. e la condanna dell’Agenzia alla restituzione di una somma di denaro, oltre interessi legali e spese processuali. A seguito del parziale inadempimento dell’amministrazione, era stato proposto un primo ricorso per ottemperanza, accolto in parte dal giudice amministrativo, che aveva ordinato all’AG.E.A. di dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento delle residue somme dovute.

Con un successivo ricorso per ottemperanza, il ricorrente lamentava l’ulteriore mancato pagamento di interessi al tasso legale sulle singole erogazioni relative alle domande uniche presentate dal 2016 al 2025, quantificati in via residuale in una somma ulteriore, e chiedeva la declaratoria di nullità degli atti emessi in violazione o elusione dei giudicati, nonché la nomina di un commissario ad acta e la comminatoria di penalità di mora.

La Motivazione della Corte

Il TAR Puglia, Sezione Terza, esaminata la documentazione versata in atti e, in particolare, la tabella depositata dal ricorrente in data 6 febbraio 2026, ha ritenuto necessario acquisire elementi di chiarimento sulla vicenda dedotta in contenzioso prima di poter assumere una decisione definitiva.

Secondo quanto asserito dalla parte ricorrente, l’amministrazione non avrebbe corrisposto un importo residuo a titolo di interessi legali maturati sulle singole erogazioni relative alle domande uniche, calcolati dal giorno di maturazione del credito sino al soddisfo. La quantificazione di tale voce, tuttavia, non risultava definita in modo analitico dal titolo esecutivo azionato, rendendo necessario l’intervento del giudice per accertare l’esatto ammontare del credito.Il collegio ha pertanto disposto un incombente istruttorio, ordinando all’AG.E.A. di depositare una dettagliata relazione di chiarimenti, con l’onere di prendere posizione sui fatti affermati dal ricorrente e sulla tabella prodotta, evidenziando gli adempimenti già posti in essere in relazione al precedente giudicato e l’eventuale debenza residua. L’ordinanza ha sospeso ogni decisione in rito, nel merito e sulle spese, fissando il termine di quindici giorni per l’adempimento e rinviando la causa alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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