Diniego di trasferimento ex art. 42-bis d.lgs. n. 151/2001, l’onere motivazionale è stringente per la PA (TAR Puglia n. 74 dell’11.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di trasferimento temporaneo del pubblico dipendente ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, pur trattandosi di una disciplina specifica per le forze di polizia, è correlato a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, in considerazione della necessità di proteggere preminenti valori di rilievo costituzionale. La motivazione non può essere generica, facendo riferimento a scoperture di organico della sede di appartenenza senza che queste siano particolarmente gravi, né può limitarsi a richiamare le funzioni svolte dal reparto di attuale assegnazione, senza evidenziare specifiche ragioni ostative al trasferimento. La valutazione della PA deve considerare esigenze di urgenza, complessità o impossibilità di soluzioni alternative, che giustifichino il sacrificio del beneficio temporaneo introdotto a tutela dei minori in tenera età.
Il Fatto
La vicenda origina dall’istanza di un dipendente del Ministero dell’Interno, in servizio presso un ufficio immigrazione, volta ad ottenere il trasferimento temporaneo ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001. Con una prima nota del 28.07.2025, l’Amministrazione rigettava l’istanza, richiamando esigenze di servizio e carenze di organico. A seguito dell’accoglimento dell’istanza cautelare da parte del TAR, che aveva disposto il riesame, il Ministero adottava un nuovo diniego, notificato il 21.01.2026, ribadendo le stesse motivazioni e aggiungendo solo la percentuale di scopertura dell’organico. Avverso tale secondo rigetto, il ricorrente proponeva motivi aggiunti, lamentando il difetto di istruttoria e di motivazione del provvedimento.
La Motivazione della Corte
Il TAR Puglia, nella fase cautelare, ha ritenuto sussistente il requisito del fumus boni iuris, accogliendo le censure relative al difetto di istruttoria e di motivazione del secondo diniego. Il Collegio ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale, secondo cui l’esercizio del potere discrezionale della PA di diniego di trasferimento ex art. 42-bis resta correlato a un obbligo motivazionale particolarmente stringente, a tutela di preminenti valori di rilievo costituzionale legati alla protezione della famiglia e al sostegno all’infanzia.
Richiamando i precedenti del Consiglio di Stato, il Tribunale ha precisato che una motivazione è illegittima se incentrata su ordinarie esigenze di servizio dovute alla sofferenza dell’organico, senza fare riferimento a specifiche ragioni di urgenza o complessità o all’impossibilità di soluzioni alternative. Tali considerazioni generiche non possono costituire motivi ostativi al riconoscimento di una provvidenza normativa a tutela dei minori in tenera età. Nel caso di specie, il secondo diniego riproponeva le stesse carenze del primo, limitandosi ad aggiungere una percentuale di scopertura non superiore al 17%, ritenuta dal Tribunale non eccessiva e inferiore alla soglia del 40% indicata come parametro di riferimento. Anche la presunta infungibilità delle mansioni è stata valutata come non sufficientemente provata, trattandosi di mansioni esecutive e sostituibili.
Il Collegio ha quindi concluso che la motivazione del secondo diniego appariva apparente e generica, non idonea a far prevalere le esigenze organizzative dell’Amministrazione sugli interessi di rilievo costituzionale del lavoratore-genitore. Accertata anche la sussistenza del periculum in mora per il pregiudizio prospettato, il TAR ha accolto la domanda cautelare, disponendo un nuovo riesame del provvedimento da parte dell’Amministrazione entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza. Il Tribunale ha inoltre ordinato il deposito del nuovo provvedimento entro il 15 giugno 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare, differendo l’udienza pubblica.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.