Ottemperanza: il periculum in mora va provato anche nel giudizio di ottemperanza (TAR Puglia, Sez. II, n. 72 dell’11.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza, la domanda cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento sopravvenuto richiede comunque la positiva dimostrazione del periculum in mora, non potendosi ritenere attenuato l’onere probatorio a carico dell’istante in ragione della natura del rito. Il pregiudizio grave e irreparabile non può essere genericamente prospettato, ma deve essere provato, anche con riferimento alle ricadute occupazionali; i nocumenti di natura esclusivamente economica, e come tali ristorabili per equivalente, non integrano il requisito cautelare. La celerità del giudizio di ottemperanza, soggetto a tempistiche di definizione accelerate, impone anzi un maggior onere di allegazione e prova della peculiare pregnanza del pregiudizio ipotizzato. Il rigetto per difetto del periculum assorbe ogni valutazione in punto di fumus boni iuris.

Il Fatto

La società ricorrente, titolare di un progetto di ampliamento e cambio di destinazione d’uso di una struttura esistente in struttura alberghiera, agiva innanzi al TAR per l’ottemperanza della sentenza n. 1086/2025, con cui era stato accolto il ricorso avverso il diniego del Comune alla stipula della convenzione e al rilascio del permesso di costruire. Con il ricorso, la società impugnava altresì le note comunali sopravvenute e, con motivi aggiunti, il certificato di destinazione urbanistica emesso nel frattempo. La società chiedeva la sospensione dell’efficacia dei provvedimenti impugnati, deducendo, tra l’altro, possibili ricadute occupazionali e pregiudizi economici derivanti dal mancato avvio dell’attività.

La Motivazione della Corte

Il TAR, in sede di esame della domanda cautelare, ha ritenuto che il ricorso non fosse assistito dal presupposto del periculum in mora. Le eventuali problematiche relative alle possibili ricadute occupazionali, pur genericamente prospettate, non risultavano riscontrabili alla luce della documentazione depositata; gli altri nocumenti, parimenti indimostrati sotto il profilo probatorio, attenevano a possibili pregiudizi di tipo economico, pienamente ristorabili per equivalente in esito al giudizio di merito.

Il Collegio ha poi evidenziato che la conclusione in punto di mancata dimostrazione del pregiudizio grave e irreparabile è corroborata dalla circostanza che la domanda cautelare si innesta su un giudizio di ottemperanza, soggetto a tempistiche di definizione più celeri. Da ciò deriva un conseguente maggior onere a carico dell’istante di fornire positiva prova della peculiare pregnanza dell’ipotizzato pregiudizio.

Pertanto, il TAR ha rigettato la pretesa cautelare per difetto del primo requisito richiesto dall’art. 55 cod. proc. amm., assorbita in tale carenza ogni ulteriore valutazione in punto di fumus boni iuris, con compensazione delle spese di lite della fase. In ragione della specificità della vicenda, ha fissato sin d’ora l’udienza camerale del 22 giugno 2026 per l’esame della domanda di ottemperanza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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