Accesso difensivo al fascicolo tributario e giurisdizione del giudice amministrativo (TAR Lazio n. 12390 del 07.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il diritto del contribuente di accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo tributario, riconosciuto dall’art. 6-bis della legge n. 212/2000 in funzione del contraddittorio endoprocedimentale, si configura come accesso difensivo ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 ed è assistito dalla tutela giurisdizionale autonoma dinanzi al giudice amministrativo ex art. 116 cod. proc. amm. La giurisdizione del giudice tributario, ai sensi dell’art. 7-bis della legge n. 212/2000, non attrae la cognizione del diniego di accesso, limitandosi a devolvere a detto giudice la sindacabilità dei vizi del provvedimento finale, ivi incluse le violazioni delle norme sulla partecipazione del contribuente. L’amministrazione finanziaria non può opporre un diniego fondato sulla valutazione della decisività o dell’effettiva utilizzazione del documento richiesto, dovendo limitarsi a verificare la sussistenza di un nesso di strumentalità con le esigenze difensive del contribuente.
Il Fatto
La società contribuente, destinataria di una verifica fiscale culminata nella notifica di uno schema d’atto di accertamento per una presunta frode carosello, presentava istanza di accesso al fascicolo tributario ex art. 6-bis della legge n. 212/2000, chiedendo di estrarre copia di un documento concernente rapporti commerciali con una società estera, non menzionata nell’atto impositivo. L’Agenzia delle Entrate consentiva la sola visione del documento, rifiutando il rilascio della copia in quanto non utilizzato come mezzo di prova e privo di nesso logico-funzionale con le contestazioni e i motivi addotti dal contribuente. Avverso tale diniego la società proponeva ricorso ex art. 116 cod. proc. amm. dinanzi al TAR, deducendo la violazione dello Statuto del contribuente e l’eccesso di potere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio esamina preliminarmente l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Agenzia delle Entrate, che invocava la giurisdizione esclusiva del giudice tributario ai sensi dell’art. 46 del decreto legislativo n. 175/2024 e dell’art. 7-bis della legge n. 212/2000. Il Collegio la respinge, osservando che l’art. 6-bis dello Statuto, nell’attribuire al contribuente la facoltà di “accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo”, ricalca la definizione di accesso di cui all’art. 22, comma 1, lett. a), della legge n. 241/1990. Si tratta di un accesso difensivo funzionale alla garanzia del contraddittorio informato ed effettivo, elevato a principio generale dell’ordinamento tributario dall’art. 1 della legge n. 212/2000 e coerente con i principi espressi dalla Corte costituzionale e dalla giurisprudenza unionale.
Quanto alla giurisdizione, il TAR evidenzia che l’art. 133, comma 1, lett. a), n. 6, cod. proc. amm. devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie in materia di accesso, senza distinguere in base alla natura del documento o dell’amministrazione detentrice. L’art. 7-bis dello Statuto, lungi dall’attrarre la tutela dell’accesso alla giurisdizione tributaria, si limita ad enumerare i vizi deducibili dinanzi al giudice tributario in sede di impugnazione del provvedimento finale, presupponendo senza fondarla la giurisdizione di quest’ultimo. L’azione ex art. 116 cod. proc. amm. risulta quindi ammissibile per ottenere l’ostensione degli atti del fascicolo tributario.
Nel merito, il Collegio accoglie il ricorso. Rileva, in primo luogo, che il documento era già stato portato a conoscenza della ricorrente mediante la sola presa in visione: un accesso “monco”, limitato alla visione, contrasterebbe con l’art. 6-bis e con l’art. 25, comma 1, della legge n. 241/1990, che qualifica l’accesso in termini di esame ed estrazione di copia, essendo la copia indispensabile per un’efficace attività difensiva. Sussiste altresì l’interesse qualificato ex art. 22, comma 1, lett. b), della legge n. 241/1990, attesa la riferibilità del documento ai rapporti commerciali che vedono coinvolta la ricorrente.
Il diniego, infine, è censurato laddove valuta l’asserita mancanza di un nesso logico-funzionale tra la documentazione richiesta e le ragioni difensive. Tale apprezzamento, osserva il TAR richiamando l’Adunanza Plenaria n. 4 del 2021, trasmoda in un inammissibile giudizio di merito sulla decisività del documento, non consentito all’amministrazione detentrice né al giudice dell’accesso, salvo la radicale assenza dei presupposti legittimanti. Il principio, formulato proprio con riferimento al bilanciamento tra accesso difensivo e riservatezza dei terzi, non trova applicazione nel caso di specie, non ricorrendo esigenze di tutela della riservatezza di soggetti terzi.
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Nota della Redazione
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