Inottemperanza alla demolizione e sanzione pecuniaria: sufficienza della cornice edittale del D.P.R. n. 380/2001 e non necessità di una legge regionale (TAR Puglia n. 163 del 09.02.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sanzione amministrativa pecuniaria per l’inottemperanza all’ordinanza di demolizione di opere abusive trova il suo esclusivo fondamento normativo nell’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001, il quale individua compiutamente la condotta sanzionata e la cornice edittale. Il regolamento comunale che disciplina l’irrogazione della sanzione non costituisce la fonte del potere punitivo, ma si configura come atto di autovincolo, volto a garantire equità e parità di trattamento nella quantificazione in concreto, sicché non si pone alcun contrasto con il principio di legalità di cui all’art. 1, l. n. 689/1981. La sottoposizione dell’immobile a sequestro penale non esime il destinatario dell’ingiunzione dall’ottemperare alla demolizione, essendo onere del responsabile richiedere il dissequestro ai sensi dell’art. 85 disp. att. cod. proc. pen.; il relativo procedimento sanzionatorio ha natura vincolata e il vizio procedimentale, ai sensi dell’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non comporta l’annullamento del provvedimento il cui contenuto non avrebbe potuto essere diverso.

Il Fatto

La ricorrente impugnava l’ordinanza con cui il Comune le aveva ingiunto il pagamento della sanzione di € 6.000,00 per la mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione di opere abusive, accertata in data 23 novembre 2015. Esponeva che le opere erano sottoposte a sequestro penale e che la sanzione era stata irrogata sulla base di un regolamento comunale approvato dal Commissario Prefettizio solo nel maggio 2019, dopo la commissione della violazione.

Deduceva, in particolare, la violazione del principio di legalità di cui all’art. 1, l. n. 689/1981, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, nonché il difetto di motivazione sulla quantificazione della sanzione. Il Comune non si costituiva in giudizio.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha respinto congiuntamente i motivi relativi alla violazione del principio di legalità, osservando che la legge che fonda il potere sanzionatorio è esclusivamente l’art. 31, comma 4-bis, d.P.R. n. 380/2001. Tale norma descrive integralmente l’illecito, individuando la condotta e la forbice edittale da € 2.000 a € 20.000. Il regolamento comunale, non essendo una legge e non descrivendo la condotta, non costituisce la fonte del potere, che sussisterebbe anche in sua assenza, ma solo un criterio di autovincolo per garantire uniformità di trattamento nella determinazione in concreto dell’ammontare.

Quanto alla censura sull’omesso avviso di avvio del procedimento, il Collegio ha ricordato che il procedimento sanzionatorio per inottemperanza ha natura vincolata, con conseguente applicabilità della dequotazione dei vizi formali prevista dall’art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990. Ha inoltre richiamato il principio, espresso dalle Sezioni del Consiglio di Stato (tra cui Sez. II n. 6950 del 2024), secondo cui il sequestro penale non costituisce un impedimento assoluto all’esecuzione dell’ingiunzione, potendo il destinatario richiedere il dissequestro al fine di demolire. Nel caso di specie, non risultando alcuna istanza in tal senso, il provvedimento non avrebbe potuto avere esito diverso.

Infine, la motivazione del quantum è stata ritenuta adeguata, in quanto il rinvio al regolamento comunale, che determina la sanzione in base alla casistica, integra una motivazione sufficiente, trattandosi di esplicazione di discrezionalità non sindacabile in assenza di vizi logici. Il ricorso è stato quindi respinto, con nulla sulle spese per la mancata costituzione dell’amministrazione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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