Assenza dello status di dipendente pubblico nel bando e inconferenza dell’autorizzazione di cui all’art. 92 TUEL: illegittima l’esclusione del vincitore (TAR Basilicata n. 211 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La partecipazione a una procedura concorsuale è disciplinata esclusivamente dalle previsioni del bando, con la conseguenza che l’amministrazione non può richiedere, in sede di verifica dei requisiti, condizioni ulteriori o diverse da quelle ivi espressamente stabilite. Ne discende l’illegittimità del provvedimento che escluda il candidato dichiarato vincitore per la carenza di un requisito – quale lo status di dipendente pubblico – non previsto dal bando stesso. Il meccanismo autorizzatorio di cui all’art. 92, co. 1, TUEL, che richiede l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza per i dipendenti degli enti locali a tempo parziale che intendano svolgere attività lavorativa presso altri enti, è inconferente rispetto alla fattispecie della partecipazione a un concorso pubblico, non operando alcuna sovrapposizione tra le due ipotesi.
Il Fatto
Un candidato partecipava a una procedura concorsuale, indetta da un Comune, per l’assunzione a tempo determinato di un funzionario tecnico, risultando vincitore con l’approvazione della graduatoria finale. A seguito della richiesta di documentazione per la stipula del contratto, l’amministrazione emanava una determinazione con cui disponeva di non procedere all’assunzione, dichiarando conclusa senza assunzioni la procedura selettiva. Il provvedimento veniva motivato con la ritenuta carenza, in capo all’interessato, del requisito dello status di dipendente pubblico e della necessaria autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza. Contestualmente, il Comune indiceva una nuova selezione per la medesima figura professionale.
La Motivazione della Corte
Il TAR Basilicata, pronunciando con sentenza in forma semplificata, ha accolto il ricorso, ritenendo fondate le censure relative all’erroneità dei presupposti posti a base dell’esclusione. Il Collegio ha rilevato come il bando di concorso non prevedesse affatto, quale requisito partecipativo, lo status di dipendente pubblico, richiedendo unicamente lo svolgimento di determinate mansioni presso amministrazioni pubbliche. Tale requisito è stato ritenuto pacificamente posseduto dal ricorrente, il quale aveva documentato la titolarità di un contratto di collaborazione, stipulato ai sensi dell’art. 7, co. 6 e 6-bis, del d.lgs. n. 165/2001.
Quanto al secondo presupposto, il Tribunale ha evidenziato l’assoluta inconferenza del richiamo al meccanismo autorizzatorio di cui all’art. 92, co. 1, TUEL. Tale norma, infatti, prescrive l’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza in riferimento alla diversa fattispecie dei dipendenti degli enti locali a tempo parziale che intendano prestare attività lavorativa presso altri enti, situazione non sovrapponibile a quella della partecipazione a una procedura concorsuale.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha disposto l’annullamento della determinazione di esclusione e della successiva determinazione di indizione di una nuova procedura, in quanto fondata sul presupposto dell’infruttuoso svolgimento del concorso cui aveva partecipato il ricorrente. Il Comune è stato, infine, condannato al pagamento delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.