Ottemperanza e nomina del commissario ad acta per l’esecuzione del giudicato (TAR Puglia n. 103 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
La nomina del commissario ad acta da parte del giudice dell’ottemperanza costituisce lo strumento mediante il quale si assicura la concreta esecuzione del giudicato quando l’amministrazione, decorso il termine assegnato, sia rimasta inadempiente. Il commissario ad acta è legittimato a porre in essere gli atti necessari all’esecuzione, in sostituzione dell’ente inottemperante. L’accoglimento dell’istanza introduttiva dell’incidente di esecuzione presuppone l’accertamento della persistente inottemperanza dell’amministrazione, che può essere desunta anche dalla mancata prova dell’adempimento entro il termine assegnato con la precedente sentenza di ottemperanza.
Il Fatto
Il ricorrente, già titolare di un decreto ingiuntivo non opposto emesso dal Giudice di Pace, aveva ottenuto dal TAR la sentenza di ottemperanza n. 769/2025, con la quale era stato ordinato al Comune di pagare la residua somma dovuta nel termine di trenta giorni. Con la medesima pronuncia il giudice aveva liquidato le spese di lite.
Rimasto inadempiente il Comune anche dopo la scadenza del termine, il ricorrente ha proposto un nuovo ricorso volto ad ottenere la nomina di un commissario ad acta per l’esecuzione in via sostitutiva del giudicato.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha rilevato che, nonostante il decorso del termine di centoventi giorni assegnato con la sentenza di ottemperanza n. 769/2025, l’amministrazione comunale era rimasta inadempiente rispetto al pagamento della somma dovuta. Tale circostanza ha integrato i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di nomina del commissario ad acta.
Il collegio ha quindi disposto la nomina quale commissario del Dirigente dell’Ufficio Economico-Finanziario del Comune di Gallipoli, soggetto diverso dall’ente inottemperante, attribuendogli il compito di dare esatta esecuzione alle sentenze passate in giudicato nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione.
La scelta è caduta su un funzionario di un Comune diverso da quello inadempiente, al fine di garantire l’effettività dell’esecuzione e la terzietà dell’organo sostitutivo.
La pronuncia richiama il quadro normativo di cui all’art. 114 cod. proc. amm., che disciplina il rito dell’ottemperanza e i poteri del giudice in caso di inottemperanza dell’amministrazione.
Le spese della fase esecutiva sono state poste a carico del Comune soccombente, con distrazione in favore del difensore della parte ricorrente.
Nota della Redazione
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