Confermata la zona edificata satura anche su lotto inedificato in variante generale (Cons. Stato n. 3780 del 13.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La zonizzazione urbanistica opera per zone e non per singole particelle, sicché la qualificazione di un’area come zona edificata satura non è viziata per il solo fatto che il lotto di proprietà privata sia rimasto inedificato. La conferma di tale destinazione, nell’ambito di una variante generale ispirata allo stop al consumo di suolo e al riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce espressione tipica della funzione pianificatoria e sfugge al sindacato di legittimità, salvo manifesta illogicità, travisamento dei fatti o contraddittorietà. L’obbligo motivazionale delle varianti generali si riferisce ai criteri generali del piano e non richiede una motivazione analitica per ogni area, sempre che non incidano su posizioni consolidate dei privati. Il rigetto di un’osservazione che rinvia la ridefinizione della destinazione a un accordo urbanistico non integra contraddittorietà rispetto agli obiettivi del piano.

Il Fatto

La società appellante è proprietaria di due particelle, per complessivi mq 4.515, inserite dal 1989 nella zona B1 del p.r.g. di Trento come zone edificate sature, dove l’art. 37 delle n.t.a. ammette i soli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente. Le particelle sono un lotto residuo inedificato all’interno di un’area residenziale.

Dichiarata fallita la società, il curatore presentava osservazioni alla variante generale al p.r.g., chiedendo la riclassificazione delle particelle in zona che consentisse un’edificazione anche minima. Il Comune controdeduceva rimandando ogni valutazione alla presentazione di una proposta di accordo urbanistico, in ragione delle problematiche di accessibilità e viabilità. La variante veniva adottata e approvata; il T.R.G.A. di Trento respingeva il ricorso e la curatela appellava.

La Motivazione della Corte

Il Collegio muove dai limiti del sindacato sulle scelte pianificatorie. L’obbligo di motivare le modifiche introdotte da una variante generale non richiede una motivazione dettagliata per ogni singola area, ma rinvia ai criteri generali del piano; una motivazione più puntuale è necessaria solo se la previsione incide su aree specifiche o lede legittime aspettative dei privati.

Nel caso concreto la variante ha preso in esame il territorio comunale nel suo complesso e non singole aree. Le finalità dichiarate — stop al consumo del territorio, stralcio e ridimensionamento delle previsioni inattuate, sostegno al recupero del patrimonio edilizio esistente — sorreggono in modo coerente la conferma dell’inedificabilità. La destinazione delle particelle, peraltro, non è mai variata dal 1989, sicché non risulta incisa alcuna posizione consolidata.

Respinta è la censura di contraddittorietà. Il Comune, nel controdedurre all’osservazione, ha ritenuto la richiesta non ancora sufficientemente istruita e condivisa, per la delicatezza dell’intervento rispetto alle dimensioni dell’area, all’accessibilità e al rapporto con la viabilità, rimandando la soluzione a un eventuale accordo urbanistico. Il rigetto dell’osservazione è stato poi confermato in sede di adozione definitiva e in sede di approvazione provinciale.

Quanto alla pretesa incongruenza di qualificare saturo un lotto mai edificato, il Collegio chiarisce che la zonizzazione suddivide il territorio in zone aventi una specifica funzione e ha riguardo alla zona e non alle particelle che la compongono. È dunque la zona, e non il singolo lotto atomisticamente considerato, che rileva ai fini delle valutazioni pianificatorie. La conferma della destinazione risponde all’esigenza di impedire ulteriori edificazioni in un contesto pesantemente urbanizzato, con viabilità ritenuta non sopportabile dal maggior carico urbanistico.

Nessun travisamento dei fatti è ravvisabile: le particelle, ancorché inedificate, ben possono essere confermate nelle aree edificate sature, tenuto conto dei principi ispiratori della variante e della situazione dei luoghi documentata in sede istruttoria. L’appello è pertanto infondato e viene respinto, con condanna della curatela alle spese di giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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