La perdita temporanea della prova del requisito non imputabile all’operatore non inficia l’aggiudicazione (TAR Puglia n. 106 del 26.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di affidamento di contratti pubblici, la mancata indicazione, nella dichiarazione dei progettisti, della ripartizione delle quote di esecuzione delle attività progettuali relative a una categoria ricompresa nell’oggetto dell’appalto solo nella parte opzionale non determina l’esclusione del concorrente, potendo essere sanata tramite soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, atteso che non incide sui contenuti dell’offerta né rende incerta l’identità del concorrente. La perdita sopravvenuta della prova del possesso di un requisito di capacità tecnica, ove non imputabile all’operatore economico, che abbia fatto affidamento su una certificazione rilasciata da una pubblica amministrazione valida al momento della presentazione dell’offerta, non inficia automaticamente la legittimità dell’aggiudicazione, in applicazione del principio tempus regit actum e dei principi di buona fede e legittimo affidamento, ferma restando la possibilità per l’operatore di fornire ulteriore documentazione attestante l’ininterrotto possesso del requisito. Non sussiste, in capo alla stazione appaltante, un obbligo di riesame delle istanze private volte a sollecitare l’esercizio del potere di autotutela, salvo i casi di autotutela doverosa.

Il Fatto

La società, seconda classificata nella gara indetta da Sport e Salute S.p.A. per l’affidamento, mediante appalto integrato, della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione dello stadio di Lecce, ha impugnato l’aggiudicazione disposta in favore del consorzio concorrente. La ricorrente ha dedotto, tra l’altro, la mancata indicazione nella dichiarazione dei progettisti della categoria di progettazione P.02, la modificazione del gruppo di lavoro in sede di soccorso istruttorio, l’inadeguatezza dei mezzi di prova e la mancata dichiarazione dell’impegno a conferire il mandato collettivo speciale. Con successivi motivi aggiunti, la società ha impugnato anche gli esiti dei controlli sui requisiti dell’aggiudicataria, deducendo che la rettifica di un certificato rilasciato da un Comune avrebbe fatto venire meno il requisito di capacità tecnica relativo alla categoria P.02.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha respinto l’eccezione di difetto di legittimazione passiva del Commissario Straordinario, rilevando che quest’ultimo è parte sostanziale del rapporto giuridico controverso, avendo adottato il decreto di presa d’atto dell’aggiudicazione e di affidamento della progettazione delle opere complementari.

Nel merito, il Collegio ha ritenuto infondate le censure relative alla mancata indicazione della categoria P.02. Ha precisato che, avendo il concorrente optato per il c.d. “progettista indicato”, l’onere di specificare le categorie di lavori e la ripartizione delle quote di progettazione grava sul progettista stesso. La carenza, riguardando una categoria compresa nell’appalto solo nella parte opzionale, non integrava le ipotesi di esclusione tassative di cui all’art. 101 del d.lgs. n. 36/2023, essendo correttamente sanata tramite soccorso istruttorio, senza modificazione della composizione del gruppo di progettazione.

Quanto alla dedotta perdita del requisito per effetto della rettifica del certificato del Comune di Barletta, il Tribunale ha richiamato il principio di continuità del possesso dei requisiti, come affermato dall’Adunanza Plenaria n. 8 del 2015, precisando che tale principio attiene al regime sostanziale dei requisiti e non può essere interpretato fino a sacrificare i principi di risultato, fiducia e buona fede. La rettifica, intervenuta dopo il completamento dei controlli ex art. 99 del d.lgs. n. 36/2023, non può riverberare i suoi effetti sulla legittimità di un procedimento già concluso, in applicazione del principio tempus regit actum. L’operatore, che aveva legittimamente fatto affidamento su una certificazione valida, ha peraltro tempestivamente fornito altra documentazione attestante l’ininterrotto possesso del requisito.

Il Collegio ha infine escluso la fondatezza delle doglianze relative alla consegna anticipata dell’appalto, giustificata dall’urgenza qualificata connessa ai fondi PNRR ai sensi dell’art. 8, comma 2, lett. a), del d.l. n. 76/2020, e ha escluso la sussistenza di un obbligo di pronunciarsi sull’istanza di autotutela, non ricorrendo ipotesi di autotutela doverosa. Il ricorso è stato pertanto respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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