Il decreto di omologa ex art. 445-bis c.p.c. non è titolo eseguibile con l’ottemperanza (TAR Puglia n. 100 del 20.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il decreto di omologa dell’accertamento del requisito sanitario emesso dal giudice ordinario ai sensi dell’art. 445-bis, quinto comma, c.p.c. ha natura meramente dichiarativa, poiché concerne esclusivamente un elemento della fattispecie costitutiva della prestazione, senza contenere alcuna statuizione che ordini all’Amministrazione il compimento di una consequenziale attività materiale o giuridica. Tale provvedimento non è, pertanto, idoneo a essere portato a esecuzione tramite il giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo, il quale dispone di poteri cognitori limitati alla mera esecuzione del comando contenuto nel provvedimento, senza possibilità di interpretarne o integrarne il contenuto con elementi esterni.
Il Fatto
Il ricorrente, titolare di un decreto di omologa dell’accertamento tecnico preventivo emesso dal Tribunale di Taranto – Sezione Lavoro il 16 gennaio 2025, che accertava la sussistenza del requisito sanitario per la pensione di invalidità civile e l’indennità di accompagnamento, chiedeva al giudice amministrativo di dare esecuzione coattiva al provvedimento. Nonostante la notifica del decreto all’INPS e il decorso del termine di centoventi giorni, l’Istituto non aveva provveduto al pagamento delle prestazioni. Il ricorrente domandava, pertanto, la nomina di un commissario ad acta e la condanna dell’ente al pagamento di una somma per ogni giorno di ulteriore ritardo.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha dichiarato manifestamente inammissibile il ricorso, rilevando che il decreto ex art. 445-bis c.p.c. ha portata meramente dichiarativa. La norma, infatti, prevede che il giudice omologhi l’accertamento del requisito sanitario secondo le risultanze della consulenza tecnica, ma demandi agli enti competenti la verifica degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa e il conseguente pagamento delle prestazioni entro centoventi giorni.
La pronuncia emessa in esito al giudizio di cui all’art. 445-bis c.p.c. è destinata a riguardare esclusivamente il requisito sanitario, sicché non può contenere un’efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, che sorge solo all’esito degli accertamenti sui requisiti socio-economici. Il Collegio ha richiamato il costante orientamento della Cassazione civile, Sezione Lavoro, n. 27010 del 2018 e le successive pronunce conformi, precisando che il giudice dell’ottemperanza, quando è chiamato a pronunciarsi su un provvedimento emesso da altro giudice, non può esercitare poteri interpretativi su elementi esterni al giudicato, ma deve limitarsi alla esecuzione del comando che risulta dal dispositivo e dalla motivazione.
In assenza di statuizioni che impongano all’Amministrazione una attività conseguente, il decreto di omologa non costituisce titolo eseguibile in sede di ottemperanza. Il TAR ha infine respinto l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, avanzata solo successivamente alla costituzione dell’Istituto e comunque infondata per la manifesta inammissibilità del ricorso, compensando le spese del giudizio per la novità della questione.
Nota della Redazione
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