Verificazione e prova di resistenza nel giudizio di appalto (TAR Puglia n. 75 del 16.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di procedure di affidamento di appalti pubblici, la conformità dell’offerta tecnica alle caratteristiche minime prescritte dalla lex specialis può essere accertata all’esito di una verificazione disposta dal giudice amministrativo ai sensi dell’art. 66 cod. proc. amm., le cui conclusioni, ove non affette da errori manifesti o salti logici, sono condivisibili dal Collegio. La contestazione dei punteggi attribuiti alle offerte tecniche richiede l’allegazione della prova di resistenza, tanto più quando il ricorrente abbia conseguito il massimo punteggio tecnico, mentre le valutazioni tecnico-discrezionali della stazione appaltante sono sindacabili solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà. La richiesta di intervento in autotutela avanzata da un concorrente costituisce una mera denuncia sollecitatoria, che non fa sorgere alcun obbligo di provvedere in capo all’amministrazione. La sentenza che respinge il ricorso principale determina l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse del ricorso incidentale escludente, non essendo imposto dal diritto europeo l’esame di tale ultimo gravame quando il ricorso principale sia già stato esaminato e dichiarato infondato.
Il Fatto
Il costituendo R.T.I. ricorrente, secondo classificato, ha impugnato l’aggiudicazione del lotto n. 1 di una procedura aperta indetta dalla ASL per la fornitura di lampade scialitiche, deducendo la non conformità dell’offerta della controinteressata alle caratteristiche tecniche minime del capitolato, l’erroneità dei punteggi attribuiti e il difetto di motivazione, chiedendo anche l’ostensione dell’offerta tecnica avversaria. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale, lamentando l’omessa esclusione del R.T.I. per carenze della sua offerta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale ha esaminato prioritariamente il ricorso principale in applicazione del principio della ragione più liquida, precisando che, respinto tale gravame, il ricorso incidentale diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse ai sensi degli artt. 42, comma 1, e 35, comma 1, lett. c), cod. proc. amm. La scelta è stata ancorata al consolidato orientamento secondo cui nessuna pronuncia del giudice europeo o nazionale impone l’esame del ricorso incidentale escludente quando quello principale sia stato già esaminato e dichiarato infondato.
Nel merito, il primo motivo è stato ritenuto infondato alla luce della relazione del Verificatore nominato, le cui conclusioni sono state integralmente condivise. Dalla verificazione è emersa la conformità della lampada offerta dalla controinteressata alle caratteristiche minime, tanto con riferimento alla regolazione dell’intensità luminosa, conseguibile sino al 10% nella modalità Endoled, quanto ai diametri di focalizzazione, compresi nel range richiesto dal capitolato, non essendo necessaria una variazione continua del diametro. Il Collegio ha escluso la sussistenza di errori metodologici o salti logici nella relazione, qualificando le osservazioni della ricorrente come soggettive contestazioni valutative.
Il secondo motivo, concernente la contestazione dei punteggi attribuiti in relazione ad alcuni criteri qualitativi, è stato dichiarato infondato e inammissibile per mancata allegazione della prova di resistenza, atteso che il R.T.I. ricorrente aveva conseguito il massimo punteggio tecnico. Il Tribunale ha richiamato il principio per cui la fissazione dei criteri di valutazione delle offerte rientra nella discrezionalità della stazione appaltante, sindacabile solo in caso di manifesta irragionevolezza o arbitrarietà, non emersa nel caso di specie. La motivazione resa dalla Commissione e dal R.U.P. è stata giudicata sufficiente, essendo la richiesta di riesame una mera denuncia sollecitatoria priva di effetto obbligante.
Conseguentemente, è stata respinta l’istanza di integrazione della verificazione, finalizzata a comparare le caratteristiche dei prodotti in relazione ai criteri qualitativi, in quanto riferita a un motivo già ritenuto infondato e inammissibile. Il ricorso incidentale è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Il compenso del Verificatore è stato liquidato in euro 4.000,00, con pagamento posto a carico della parte ricorrente principale, mentre le spese processuali sono state compensate per la complessità della controversia.
Nota della Redazione
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