Omessa dichiarazione di riservatezza e validità dell’offerta (TAR Puglia n. 30 del 15.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La clausola del disciplinare di gara che onera l’operatore economico di allegare alla busta tecnica una dichiarazione contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza va interpretata nel senso che la presentazione di tale documento costituisce una facoltà, non un obbligo sanzionato con l’esclusione. La ratio della previsione è la tutela del know-how dell’offerente, il quale può scegliere se avvalersi della protezione rafforzata o consentire l’accesso documentale. Ne consegue che l’omessa allegazione non inficia la validità dell’offerta, ma produce l’unico effetto, espressamente previsto dalla stessa lex specialis, dell’autorizzazione implicita all’accesso integrale agli atti di gara da parte dei controinteressati. In sede cautelare, la sospensione del provvedimento di esclusione non arreca pregiudizio alla prosecuzione della procedura, dovendosi pertanto ritenere integrato il requisito del danno grave e irreparabile.

Il Fatto

La ricorrente, un’associazione di volontariato, partecipava alla procedura aperta, aggiudicata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, per il servizio di gestione del canile rifugio e sanitario del Comune di San Marzano di San Giuseppe. Nella busta tecnica l’operatore non allegava la dichiarazione, prevista dall’art. 17, lett. e), del Disciplinare di gara, contenente i dettagli dell’offerta coperti da riservatezza. La Commissione giudicatrice e il R.U.P. disponevano pertanto l’esclusione dalla procedura ai sensi della citata disposizione. La società, dopo le controdeduzioni, respinte con nota del 27.11.2025, impugnava l’esclusione e gli atti connessi, chiedendone la sospensione in via cautelare.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha ritenuto sussistente il fumus boni juris in ragione dell’interpretazione logico-letterale dell’art. 17, lett. e), del Disciplinare. La norma, nel disciplinare il contenuto della busta tecnica, prevede che l’operatore economico alleghi una dichiarazione sui dettagli riservati: la disposizione, ponendo una facoltà a tutela del know-how imprenditoriale, non può essere letta come un onere la cui violazione comporti la sanzione espulsiva. Tale lettura è confortata dal primo capoverso della medesima lettera, il quale ricollega all’omissione soltanto l’effetto dell’autorizzazione implicita all’accesso documentale, escludendo ogni altra conseguenza preclusiva.

Quanto al periculum in mora, il Collegio ha osservato che l’esclusione dalla procedura determinerebbe per la ricorrente un danno grave e irreparabile, consistente nella perdita della possibilità di aggiudicarsi l’appalto. La sospensione del provvedimento di esclusione, peraltro, non compromette la prosecuzione della gara, potendo la stazione appaltante proseguire nelle operazioni di valutazione delle offerte.

Alla luce di tali argomentazioni, il TAR ha accolto l’istanza cautelare, sospendendo l’efficacia del provvedimento di esclusione e fissando l’udienza pubblica di merito per il successivo 9 marzo 2026. Le spese della fase sono state compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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