Condono edilizio: opera difforme da quella dichiarata e onere della prova (Cons. Stato n. 9274 del 19.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
Il diniego di condono edilizio è legittimo quando l’intervento realizzato è diverso e più consistente di quello dichiarato nell’istanza, essendo la relativa valutazione idonea, di per sé, a dare conto dell’assenza di vizi di legittimità nell’azione amministrativa. La presentazione della domanda di sanatoria non autorizza l’interessato a completare, trasformare o ampliare i manufatti oggetto della richiesta, che restano abusivi fino all’eventuale provvedimento favorevole, al pari delle opere ulteriormente realizzate sugli stessi. In sede amministrativa l’onere della prova circa la data di ultimazione dei lavori grava sul privato, non sull’amministrazione; l’assoluzione in sede penale, fondata sul mancato assolvimento dell’onere probatorio da parte dell’accusa, non è quindi decisiva. Il diniego motivato esclusivamente sul rinvio alla perizia del consulente tecnico della Procura, non condivisa dal giudice penale, è invece viziato.
Il Fatto
Una società proprietaria di un immobile presenta domanda di sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 e della normativa regionale per modifiche interne e prospettiche di una ex casa colonica. Il Comune, con determinazione del settembre 2010, respinge l’istanza rilevando la mancanza del requisito temporale e la difformità dell’intervento rispetto a quello dichiarato. Segue un’ordinanza di rimozione delle opere abusive.
Il TAR Marche, previa riunione, respinge i ricorsi. La società appella deducendo, tra l’altro, l’erronea valutazione della sentenza penale di assoluzione, la parzialità dell’istruttoria comunale basata sulla perizia del consulente della Procura e il difetto di motivazione. Il Ministero delle Infrastrutture si costituisce; il Comune non si costituisce.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ritiene l’appello complessivamente infondato, pur con motivazione parzialmente diversa da quella di primo grado. Il giudice di prime cure aveva affermato l’inversione dell’onere probatorio tra sede penale e amministrativa: non è il Comune a dover provare la data dei lavori, ma l’interessato. La Corte condivide il principio, ma osserva che il diniego, in parte qua, non si fonda sul mancato assolvimento di tale onere, bensì sull’accertamento del consulente tecnico, non condiviso dal Tribunale di Pesaro.
La sentenza penale, citata dal provvedimento, rileva che la documentazione fotografica attesta solo l’esistenza del cantiere e non è sufficiente, da sola, a dimostrare che i lavori fossero in corso nell’aprile 2003. Su questa base il Collegio riconosce che il rinvio acritico alla perizia avrebbe reso fondato l’appello. Il diniego, tuttavia, poggia su un’autonoma e dirimente circostanza.
La domanda di condono riguardava modifiche interne e prospettiche di una casa colonica unifamiliare, mentre sono state realizzate cinque unità abitative autonome. Tale profilo, non specificamente contestato, è ritenuto incontroverso. La Corte richiama il principio secondo cui le opere realizzate su un manufatto abusivo ne seguono la stessa sorte, con applicazione dell’art. 31 del Testo Unico Edilizia (nel caso, dell’art. 33), e cita Cons. Stato n. 7568 del 2024, n. 2645 del 2022 e n. 2171 del 2022: la domanda di sanatoria non consente di trasformare o ampliare i manufatti, che restano abusivi fino alla sanatoria.
Le censure sull’errata classificazione dell’abuso e sul conguaglio dell’oblazione non scalfiscono quanto statuito, poiché le ragioni del diniego attengono non alla tipologia in sé, ma alla maggiore consistenza dell’intervento rispetto al dichiarato. L’appello è quindi respinto, con compensazione delle spese in ragione della costituzione di mero stile del Ministero e della mancata costituzione del Comune.
Nota della Redazione
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