Esclusione ex art. 142 co. 2 d.lgs. 42/2004 per zone A e B al 6 settembre 1985, non oppone il vincolo di inedificabilità del PPTR (TAR Puglia n. 57 del 14.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le aree che alla data del 6 settembre 1985 risultavano delimitate negli strumenti urbanistici come zone territoriali omogenee A o B, ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968 n. 1444, sono escluse dal vincolo paesaggistico di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004. La predetta esclusione, operando anche rispetto alla disciplina del Piano Paesaggistico Territoriale Regionale, impedisce di opporre il divieto generalizzato di inedificabilità previsto dall’art. 45 delle N.T.A. del PPTR per i territori costieri. Il parere di compatibilità paesaggistica deve essere fondato su una valutazione concreta dell’intervento in relazione al contesto, non potendo risolversi, in assenza di preclusioni assolute, in un automatico e aprioristico divieto di qualsiasi nuova edificazione.
Il Fatto
La ricorrente, proprietaria di un lotto edificabile in una località costiera nel Comune di Racale, già tipizzato dal Programma di Fabbricazione approvato nel 1981 come zona B/4 di completamento edilizio, richiedeva il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per la realizzazione di una casa a civile abitazione. Il Comune, tuttavia, denegava l’autorizzazione sulla base del parere contrario reso dalla Soprintendenza, che riteneva l’intervento in contrasto con le prescrizioni delle schede PAE e con le N.T.A. del PPTR pugliese, in quanto ricadente in fascia costiera e, pertanto, soggetto al regime di inedificabilità assoluta.
Avverso il diniego, la ricorrente deduceva l’illegittimità del provvedimento, sostenendo l’applicabilità dell’esclusione di cui all’art. 142, comma 2, d.lgs. n. 42/2004 per le aree classificate come zone A o B alla data del 6 settembre 1985 e contestando l’astrattezza e la genericità delle valutazioni paesaggistiche operate dalla Soprintendenza. Il Ministero della Cultura e la Soprintendenza si costituivano per resistere al ricorso.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha osservato che, sebbene il terreno ricada nella fascia di 300 metri dalla linea di battigia ed sia, in astratto, assoggettato al vincolo di cui all’art. 142, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 42/2004, la circostanza, non contestata, che lo stesso fosse già tipizzato come zona B di completamento edilizio dal Programma di Fabbricazione approvato nel 1981 impone di applicare la previsione eccettuativa del comma 2. Ne consegue che, per le aree delimitate come zone territoriali omogenee B alla data del 6 settembre 1985, non può opporsi il vincolo di inedificabilità di cui all’art. 45 delle N.T.A. del PPTR.
Il Tribunale ha, poi, richiamato il principio espresso dal Consiglio di Stato, Sezione IV, n. 631 del 28.6.2023, secondo cui le aree classificate come zone A o B al 6 settembre 1985 sfuggono alla previsione generale di inedificabilità prevista dalle schede PAE. Tale interpretazione, coerente con il principio per cui una norma va interpretata nel senso in cui abbia qualche effetto, non comporta comunque un’edificazione indiscriminata, restando salva la necessità dell’autorizzazione paesaggistica per interventi in aree vincolate.
Quanto al merito della valutazione, la sentenza ha ritenuto che i pareri della Soprintendenza fossero formulati su postulati astratti e generali, privi di riferimenti concreti alla situazione dei luoghi e alla relazione con l’edificato circostante, laddove ogni intervento edificatorio impatta in qualche misura sul paesaggio. La carenza di una verifica in concreto dell’effettivo pregiudizio arrecato ai valori paesaggistici tutelati, anche in termini di rischio idraulico, ha determinato il difetto di istruttoria e il travalicamento dei limiti del giudizio di compatibilità attribuito alla Soprintendenza.
Il ricorso è stato, pertanto, accolto, con annullamento del parere negativo e del conseguenziale provvedimento di diniego, fatto salvo il potere-dovere delle amministrazioni di rideterminarsi, ciascuna per quanto di competenza, alla luce dei principi enunciati. Le spese di lite sono state compensate, non essendo stata accertata l’effettiva assentibilità dell’intervento ma solo l’obbligo di una nuova valutazione.
Nota della Redazione
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