Ottemperanza della sentenza del giudice ordinario sulla Carta Elettronica del Docente (TAR Puglia n. 1652 del 31.12.2025)
Principi di diritto (Massima)
Costituisce titolo esecutivo idoneo per il giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm. la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, che condanna l’amministrazione alla corresponsione di somme di denaro. L’azione di ottemperanza nei confronti della Pubblica Amministrazione, debitrice di somme, è ammissibile solo dopo l’infruttuoso decorso del termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, ai sensi dell’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, convertito dalla legge n. 30/1997. In caso di persistente inadempimento, il giudice dell’ottemperanza nomina sin da subito un commissario ad acta per l’esecuzione coattiva della statuizione.
Il Fatto
Una docente a tempo determinato, avendo ottenuto dal Tribunale di Lecce, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla Carta Elettronica del Docente l’importo di euro 500,00 per ogni anno di servizio, con sentenza passata in giudicato, vedeva protrarsi l’inadempimento dell’amministrazione. Dopo la notifica in forma esecutiva del titolo e l’inutile decorso del termine di legge, la docente proponeva ricorso per l’ottemperanza.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia ha preliminarmente verificato la sussistenza dei presupposti per l’azione di ottemperanza, affermando che la sentenza del giudice ordinario, passata in giudicato, rientra tra i provvedimenti equiparati alle sentenze del giudice amministrativo ai fini dell’art. 112, secondo comma, lett. c), cod. proc. amm., come dimostrato dall’attestazione di passaggio in giudicato rilasciata dalla cancelleria.
Il Collegio ha inoltre verificato la regolarità processuale del ricorso, constatando la tempestiva notifica e il rispetto del termine di deposito dimezzato ex art. 87, terzo comma, cod. proc. amm., nonché la corretta osservanza del termine dilatorio di centoventi giorni previsto dall’art. 14, primo comma, d.l. n. 669/1996, decorrente dalla notifica del titolo esecutivo all’amministrazione.
Accertato l’inadempimento, non contestato dal Ministero, il giudice ha ordinato l’esecuzione del giudicato nel termine di sessanta giorni, disponendo sin d’ora la nomina di un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia, individuato nel Dirigente Generale del Ministero o suo delegato. La scelta di un funzionario interno all’amministrazione debitrice ha escluso la liquidazione di compensi commissariali.
Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero soccombente, con distrazione in favore dei difensori anticipatari.
Nota della Redazione
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