Illegittima l’ordinanza di ripristino per difformità dal titolo autorizzatorio: non rileva l’astratta assentibilità dell’opera (TAR Puglia n. 1641 del 29.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di occupazione di suolo pubblico e di abusi edilizi, l’ordine di ripristino dello stato dei luoghi va notificato al soggetto titolare dell’autorizzazione, ancorché l’attività commerciale ivi esercitata sia stata ceduta a terzi, ove non sia stata richiesta la voltura del titolo. Il subentrante, pur se interessato dal procedimento, non può dolersi della mancata comunicazione di avvio quando sia a conoscenza della pendenza del procedimento stesso. Ai fini della legittimità del provvedimento demolitorio, non rileva l’astratta assentibilità dell’opera secondo la regolamentazione comunale, ma esclusivamente la conformità della stessa al titolo autorizzatorio. Accertata la difformità e la mancata ottemperanza alla diffida, l’adozione dell’ordine di rimozione costituisce atto dovuto.

Il Fatto

Il titolare di un’autorizzazione per l’installazione di un dehors cedeva l’attività di ristorazione a una società, comunicando all’amministrazione comunale il subingresso. I successivi sopralluoghi della polizia locale accertavano diverse difformità rispetto al titolo: maggiore altezza dei vetri di delimitazione, copertura con tenda fissa in plastica, pannellatura interna, porta a doppio battente. Diffidato a eliminare le irregolarità, l’originario titolare provvedeva solo parzialmente. Il Comune emanava quindi l’ordinanza di ripristino e sgombero dell’area, impugnata dal cedente e dalla società acquirente.

La Motivazione della Corte

Il TAR ha preliminarmente respinto le censure relative alla mancata notifica dell’ordinanza alla società acquirente e alla sua esclusione dal procedimento. L’autorizzazione risultava ancora intestata al cedente, non essendo mai stata richiesta la voltura: correttamente l’amministrazione si era interfacciata con l’unico soggetto titolare del titolo occupativo. La diffida era stata peraltro emanata prima della presentazione della SCIA di subingresso, e il cedente aveva continuato a interloquire con il Comune qualificandosi come intestatario dell’autorizzazione. La società, consapevole del procedimento, avrebbe potuto intervenirvi e non aveva indicato specifiche facoltà partecipative pretermesse.

Nel merito, il Collegio ha escluso vizi di istruttoria e motivazione. Rilevate le difformità e la mancata ottemperanza alla diffida, l’adozione del provvedimento demolitorio costituiva atto dovuto. La valutazione degli interessi coinvolti risultava adeguata, essendo stato l’ordine emanato solo dopo il riscontro di una parziale esecuzione della richiesta di adeguamento.

Quanto alla dedotta conformità della struttura alle previsioni del regolamento comunale sui dehors, il TAR l’ha ritenuta irrilevante: in materia di abuso edilizio non conta l’astratta assentibilità dell’opera, ma la sua conformità a quanto effettivamente autorizzato dal titolo. Il regolamento non poteva quindi costituire valido parametro alternativo di legittimità.

Il ricorso è stato rigettato, con compensazione delle spese per la specificità della vicenda e l’intervenuta rimozione in corso di giudizio di parte delle difformità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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