Divieto di detenzione armi e revoca: non basta il decorso del tempo (TAR Liguria n. 1022 del 25.09.2025)

Principi di diritto (Massima)
In materia di divieto di detenzione di armi e di revoca del relativo provvedimento, l’Amministrazione dispone di un’ampia discrezionalità ai sensi dell’art. 39 del TULPS, non sindacabile nel merito se non per eccesso di potere. Il giudizio di inaffidabilità può fondarsi su fatti e comportamenti privi di rilevanza penale e non connessi all’uso improprio delle armi, purché sintomatici di una condotta incompatibile con l’elevato livello di diligenza richiesto a chi detiene armi. Il mero decorso del tempo dalla commissione dei fatti non impone all’Amministrazione di rivedere il giudizio negativo, né esiste un termine minimo trascorso il quale l’istante debba essere ritenuto nuovamente affidabile. Il giudizio prognostico di non recidiva posto a base della sospensione condizionale della pena è ininfluente sul piano amministrativo. L’unico limite è l’adeguatezza della motivazione, sottoposta a controllo estrinseco.

Il Fatto

Il ricorrente, già titolare di porto di fucile ad uso caccia, nel 2005 aveva subito la revoca dell’autorizzazione e il divieto di detenzione di armi, adottati da Prefettura e Questura in ragione di una fase di conflittualità con l’ex coniuge, sfociata in querele per ingiurie, percosse e negligente custodia di munizioni. Il primo ricorso proposto avverso tali atti era stato dichiarato perento.

Cessata la conflittualità e rimesse le querele, con assoluzione per il reato di mancato mantenimento della prole, l’interessato ha chiesto la revoca del divieto. La Prefettura, all’esito di istruttoria, ha respinto l’istanza valorizzando fatti sopravvenuti: plurime segnalazioni per guida senza patente e una condanna del 2018 per guida senza patente e false generalità. Dopo una sentenza che ha condannato l’Amministrazione a pronunciarsi, il diniego è stato formalizzato nel 2022, con ricorso al TAR.

La Motivazione della Corte

Il Collegio respinge il gravame, dichiarando in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso. Le censure rivolte agli atti del 2005 sono tardive e violano il divieto di bis in idem, essendo stati quegli atti notificati e già impugnati nel 2006 con ricorso poi perento. La controversia si concentra quindi sul solo diniego di revoca del 2022.

Sul piano sostanziale il Tribunale richiama l’art. 21-quinquies legge n. 241/1990, che consente la revoca per sopravvenienze di fatto o nuova valutazione dell’interesse pubblico, e l’art. 39 del TULPS, che attribuisce all’Amministrazione ampia discrezionalità nella valutazione dell’inaffidabilità. Il giudizio negativo può basarsi anche su fatti non qualificati come reato e non collegati all’abuso delle armi, poiché la misura è volta a prevenire turbamenti dell’ordine pubblico.

Il Collegio ritiene irrilevante che i reati commessi siano estranei alle categorie degli artt. 11 e 43 del TULPS: l’Amministrazione ha applicato l’art. 39 e ha valutato comportamenti non attinenti alle armi. Quanto al decorso del tempo, richiamando TAR Liguria n. 676 del 2025 e Cons. Stato n. 8053 del 2022, il Tribunale osserva che il mero trascorrere degli anni non sana l’inaffidabilità quando la tipologia dei comportamenti lasci intendere che essa permanga.

È infine ininfluente la sospensione condizionale della pena concessa nel 2018, fondata su un giudizio prognostico di non recidiva: tale valutazione penale non vincola l’Amministrazione, che ha compiuto una valutazione complessiva del comportamento, non abnorme né irrazionale. Le spese di lite sono compensate in ragione della particolarità della vicenda.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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