Le osservazioni al piano di utilizzo dei litorali non vincolano la scelta pianificatoria (TAR Sardegna n. 1018 del 14.07.2026)

Principi di diritto (Massima)
Le osservazioni presentate dai privati nel corso dell’iter di approvazione di uno strumento urbanistico costituiscono un mero apporto conoscitivo procedimentale, senza che sorga in capo all’amministrazione un obbligo puntuale di motivazione in ordine al loro mancato accoglimento. La congruità delle scelte pianificatorie può essere desunta anche dai criteri espressi nella relazione illustrativa del piano. Tali scelte, espressione di discrezionalità amministrativa, sono insindacabili nel merito salvo che siano inficiate da errori di fatto o da abnormi illogicità. La tutela dell’affidamento è circoscritta a casi eccezionali, non ravvisabili in presenza di un’attività svolta in assenza di titoli pacifici e costantemente contestata.

Il Fatto

Una proprietaria di terreni agricoli in Comune di Arzachena, utilizzati nella stagione estiva per attività di parcheggio a servizio del litorale, impugnava la deliberazione comunale di approvazione definitiva del Piano di utilizzo dei litorali. Con ricorso per motivi aggiunti estendeva le censure alla successiva deliberazione di approvazione della stesura definitiva del piano. Le doglianze riguardavano la reiezione delle osservazioni presentate dalla ricorrente, deducendo vizi di motivazione, difetto di istruttoria, illogicità e sviamento, quest’ultimo riconducibile al pregresso contenzioso con l’amministrazione in materia di parcheggi.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha respinto congiuntamente i primi due motivi, incentrati sulle modalità di esercizio del potere pianificatorio e sull’estensione dell’onere di motivazione in presenza di osservazioni private. Richiamando la costante giurisprudenza, ha ricordato che le osservazioni configurano un mero apporto partecipativo: da ciò deriva l’assenza di un obbligo di motivazione puntuale e la possibilità di desumere la congruità delle determinazioni dai criteri generali della relazione illustrativa. Le scelte pianificatorie restano comunque espressione di valutazione discrezionale, sindacabile solo per errore di fatto o abnorme illogicità.

Nel caso concreto, la replica alle osservazioni della ricorrente — che proponeva lo spostamento dell’area di sosta su un proprio terreno confinante — è stata ritenuta legittima, in quanto diretta a confermare la localizzazione in base alle prerogative pianificatorie comunali. Il Collegio ha inoltre valorizzato la circostanza che l’attività di parcheggio esercitata sull’area della ricorrente era stata costantemente oggetto di provvedimenti sanzionatori e di contenziosi, escludendo in radice ogni legittimo affidamento.

Anche la seconda osservazione, relativa alla realizzazione di un accesso pedonale alla spiaggia, ha trovato motivata reiezione nel rilievo che la regolamentazione dell’accessibilità viaria rientra nelle competenze del piano, a prescindere dalla natura pubblica o privata delle aree interessate. La finalità di garantire la fruizione pubblica del demanio e la messa in sicurezza dei percorsi in caso di emergenza ha giustificato le determinazioni assunte.

Quanto alla censura di sviamento di potere, il Tribunale l’ha ritenuta infondata rilevando che le pregresse pronunce avevano sostanzialmente confermato la legittimità dell’operato comunale e che l’approvazione del piano persegue finalità generali, non condizionate da situazioni individuali prive di qualificazione speciale. Il ricorso è stato conseguentemente respinto, con compensazione delle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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