Esenzione dal costo di costruzione per la piazza asservita all’uso pubblico che soddisfa gli standard urbanistici (TAR Lombardia n. 3839 del 20.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di una piazza privata asservita gratuitamente e in perpetuo all’uso pubblico, che soddisfa l’incremento del fabbisogno di standard urbanistici previsto da una convenzione urbanistica, non è assoggettabile al pagamento del contributo sul costo di costruzione, ai sensi dell’art. 17, comma 3, lett. c, d.P.R. n. 380/2001. L’esenzione richiede la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo: il primo ricorre quando si realizza un’opera di interesse generale in attuazione di una previsione specifica di strumento urbanistico; il secondo è integrato anche quando l’opera, pur realizzata dal privato su area di sua proprietà, è destinata esclusivamente all’utilizzo collettivo, senza arrecare alcun vantaggio all’interesse individuale del costruttore. La natura pertinenziale di un’autorimessa realizzata nel sottosuolo non impone il pagamento del costo di costruzione per le opere in superficie. In materia di contributo di costruzione trova applicazione l’art. 23 Cost., con conseguente tassatività delle previsioni impositive.
Il Fatto
La società ricorrente, attuatrice di un intervento edilizio assentito con permesso di costruire, contestava la richiesta del Comune di pagamento di un conguaglio sul costo di costruzione per la realizzazione di una piazza privata (denominata “Piazza delle arti”), asservita gratuitamente e in perpetuo all’uso pubblico mediante servitù, a soddisfazione dello standard urbanistico previsto dalla convenzione stipulata con l’ente locale. L’amministrazione aveva ricompreso il costo dell’opera pubblica nella base di calcolo del contributo, trattenendo le somme versate a titolo di conguaglio nonostante l’avvenuto pagamento della somma da parte della società, effettuato per evitare le sanzioni di cui all’art. 42 d.P.R. n. 380/2001.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura relativa all’illegittima assoggettabilità al costo di costruzione delle opere destinate alla realizzazione della piazza pubblica. Il Collegio ha richiamato l’art. 17, comma 3, lett. c, d.P.R. n. 380/2001, che esclude il contributo per le opere di urbanizzazione eseguite anche da privati in attuazione di strumenti urbanistici, verificando la sussistenza dei requisiti oggettivo e soggettivo richiesti dalla giurisprudenza. Il requisito oggettivo è stato ravvisato nella previsione puntuale dell’opera all’interno della convenzione e del permesso di costruire; la piazza, infatti, costituiva diretta attuazione della previsione convenzionale, finalizzata a soddisfare l’incremento del fabbisogno di standard. Quanto al requisito soggettivo, il TAR ha ritenuto che la servitù perpetua e gratuita di uso pubblico, unitamente alla destinazione dell’opera all’interesse collettivo, escluda qualsiasi vantaggio individuale per il privato costruttore, configurandolo come longa manus dell’ente pubblico.
Il Tribunale ha disatteso la tesi comunale secondo cui la presenza di un’autorimessa privata nel sottosuolo della piazza avrebbe imposto il pagamento del contributo anche per la superficie. La distinzione tra le diverse tipologie di interventi ha indotto il Collegio a ritenere irrilevante l’autorimessa, i cui oneri erano stati già integralmente corrisposti con titolo autonomo. Parimenti non decisiva è stata ritenuta la funzione di abbellimento estetico degli edifici, valutabile solo in sede di calcolo dell’incremento di valore della proprietà, e non per le opere destinate alla collettività. Infine, il TAR ha rammentato che la materia è retta dall’art. 23 Cost. e dal principio di tassatività delle prestazioni patrimoniali, non derogabile in via interpretativa dalla prassi amministrativa.
In accoglimento del ricorso, il TAR ha annullato la determinazione dirigenziale limitatamente alla voce del costo di costruzione, condannando il Comune alla restituzione della somma versata a tale titolo, maggiorata degli interessi legali dalla data del versamento, e alla rifusione delle spese di lite.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.