L’art. 4 d.lgs. n. 165/1997 non regola la buonuscita, che include i sei scatti (TAR Sardegna n. 888 del 05.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 ha ad oggetto esclusivamente la “base pensionabile” definita dall’art. 13 del d.lgs. n. 503/1992 e non incide sul calcolo dell’indennità di buonuscita. L’abrogazione dell’art. 11 della l. n. 231/1990 ad opera dell’art. 2268, comma 1, n. 872, del Codice dell’ordinamento militare non ha determinato la reviviscenza dell’art. 1, comma 15-bis, del d.l. n. 379/1987 nella sua formulazione originaria, con la conseguenza che la limitazione del beneficio dei sei scatti stipendiali ai soli casi di cessazione dal servizio per limiti di età, inabilità o decesso non è in vigore. Il beneficio di cui all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 spetta pertanto anche ai dipendenti pubblici congedati a domanda. Il superamento del termine per la presentazione della domanda non ha effetto decadenziale, trattandosi di onere finalizzato alla sola decorrenza del collocamento a riposo, e il termine prescrizionale per la riliquidazione della buonuscita decorre dall’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale.
Il Fatto
Il ricorrente, ex appartenente all’Arma dei Carabinieri, era stato collocato in quiescenza a domanda a far data dal 1° febbraio 2024, dopo aver compiuto 58 anni e maturato 39 anni di servizio utile. Con diffida del 2 settembre 2025 chiedeva all’INPS il ricalcolo dell’indennità di buonuscita con l’applicazione dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987, ritenendo che il beneficio non fosse limitato alle sole ipotesi di cessazione per età, inabilità o decesso.
L’INPS si costituiva eccependo la decadenza dalla domanda e la prescrizione della pretesa, richiamando le indicazioni fornite dalla Direzione Centrale Pensioni agli uffici territoriali. Il ricorrente insisteva per l’accoglimento della domanda.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha accolto il ricorso richiamando i principi espressi dalla giurisprudenza amministrativa, precisando che la questione riguarda anche le forze di polizia a ordinamento militare, come l’Arma dei Carabinieri, per il richiamo all’art. 6-bis del d.l. n. 387/1987 operato dall’art. 1911, comma 3, del Codice dell’ordinamento militare.
Il Collegio ha chiarito che l’art. 4 del d.lgs. n. 165/1997 concerne esclusivamente la “base pensionabile” e non la base di calcolo dell’indennità di buonuscita. Inoltre, ha escluso la reviviscenza della disposizione che limitava il beneficio ai soli casi di cessazione per età o inabilità, rendendo conseguentemente ammissibile il beneficio anche per il congedo a domanda. Il superamento del termine per la presentazione della domanda non determina alcuna decadenza, essendo tale onere imposto solo ai fini della decorrenza del trattamento di quiescenza.
In merito all’eccezione di prescrizione, il TAR ha applicato il principio per cui il termine di cui all’art. 20, comma 2, del d.P.R. n. 1032/1973 decorre non dalla cessazione del rapporto ma dal momento dell’emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, riconoscendo la natura interruttiva del pagamento rateale della buonuscita. Il ricorso è stato accolto, con l’obbligo per l’INPS di rideterminare l’indennità entro 180 giorni.
Nota della Redazione
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