Silenzio inadempimento sul riconoscimento dei titoli conseguiti all’estero (TAR Lazio n. 13976 del 31.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite in altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il termine complessivo entro il quale l’autorità competente deve adottare il provvedimento conclusivo del procedimento è pari a quattro mesi dalla presentazione della domanda, includendo il termine di trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine senza che l’amministrazione abbia adottato alcun atto sono presupposti necessari e sufficienti per la sussistenza dell’obbligo di provvedere e per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio inadempimento. L’ordine di provvedere entro centoventi giorni è assistito dalla nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di persistente inerzia.
Il Fatto
Un docente ha presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in data 15 aprile 2025, una domanda di riconoscimento del titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai sensi della Direttiva 2013/55/UE, finalizzata all’esercizio della professione di insegnante nella scuola dell’infanzia. Decorso inutilmente il termine di conclusione del procedimento, desunto dal combinato disposto dell’art. 2 della legge n. 241/1990 e dell’art. 16 del d.lgs. n. 206/2007, il ricorrente ha proposto ricorso ex artt. 31 e 117 c.p.a. avverso il silenzio serbato dall’amministrazione, chiedendo l’accertamento dell’obbligo di provvedere e la conseguente condanna alla definizione del procedimento. Il Ministero si è costituito in giudizio con atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente ricostruito il quadro normativo di riferimento, individuando nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, quale successore del soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, l’autorità competente a decidere sulle istanze di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’Unione europea, ai sensi dell’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007.
La sentenza ha quindi affermato che, per ritenere sussistente l’obbligo di provvedere, è necessaria e sufficiente la presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine, senza che sia intervenuto alcun pronunciamento da parte dell’amministrazione. Nel caso di specie, entrambi i presupposti sono risultati integrati, essendo rimasta priva di riscontro la domanda del 15 aprile 2025.
Quanto alla durata del procedimento, il Tribunale ha valorizzato l’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007, che fissa in tre mesi il termine per l’adozione del provvedimento di riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, coordinato con il comma 2 del medesimo articolo, che assegna all’autorità trenta giorni per la verifica di completezza della documentazione e per l’eventuale richiesta di integrazioni. Il termine complessivo entro cui l’amministrazione avrebbe dovuto pronunciarsi è stato pertanto quantificato in quattro mesi, scaduti alla data di proposizione del ricorso.
Il Collegio ha accolto il ricorso, ordinando al Ministero di provvedere sull’istanza entro centoventi giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, tenuto conto della natura “di massa” dei procedimenti di riconoscimento, caratterizzati da un rilevantissimo numero di richieste. Per l’ipotesi di persistente inadempienza, è stato nominato sin d’ora commissario ad acta il responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione del Ministero, con facoltà di delega, nel termine di novanta giorni. Le spese di lite sono state poste a carico dell’amministrazione soccombente e liquidate in euro cinquecento, oltre accessori come per legge.
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Nota della Redazione
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