Irricevibile per tardivo deposito il ricorso in materia di accesso agli atti (TAR Sardegna n. 853 del 29.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel processo amministrativo il ricorso deve essere depositato nel termine di quindici giorni dalla notifica, a pena di irricevibilità. Il riconoscimento dell’errore scusabile, codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., è istituto di carattere eccezionale e di stretta interpretazione, applicabile solo in presenza di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto che, senza colpa della parte, abbia reso più difficoltoso l’esercizio del diritto di difesa. Non integra errore scusabile il ritardo nel deposito derivante da difficoltà organizzative o dalla mancata tempestiva assistenza di un difensore, quando la parte abbia comunque completato gli adempimenti il giorno successivo alla scadenza del termine.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava il diniego parziale di accesso agli atti opposto dalla società gestrice del servizio idrico, nonché il silenzio-inadempimento formatosi sulla sua istanza. Il ricorso, notificato ai sensi dell’art. 116 cod. proc. amm. il 17 marzo 2026, veniva depositato in segreteria il 2 aprile 2026, oltre il termine di quindici giorni dalla notifica. La società resistente eccepiva l’irricevibilità del ricorso per tardività del deposito, mentre il ricorrente invocava il riconoscimento dell’errore scusabile, adducendo difficoltà nel reperire un legale e affermando di aver proceduto autonomamente al deposito il giorno successivo alla scadenza. La causa veniva trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 27 maggio 2026.
La Motivazione della Corte
Il TAR Sardegna ha dichiarato il ricorso irricevibile per violazione del termine di quindici giorni previsto per il deposito del ricorso notificato, termine avente natura perentoria e dimidiato rispetto a quello ordinario. Il Collegio ha rilevato che il deposito, perfezionato il 2 aprile 2026, era successivo alla scadenza dell’1 aprile 2026, come emergente anche dall’esame del modulo di deposito, sul quale la sottoscrizione digitale risultava apposta alle ore 13.28 del giorno del tardivo perfezionamento. Quanto alla domanda di riconoscimento dell’errore scusabile, la Corte ne ha escluso la sussistenza, richiamando il principio per cui il rimedio, oggi codificato dall’art. 37 cod. proc. amm., presuppone una situazione di obiettiva incertezza normativa o di grave impedimento di fatto tale da provocare, senza colpa della parte, menomazioni nell’esercizio dei diritti di difesa. Ha ricordato che la norma è di stretta interpretazione, trattandosi di istituto eccezionale la cui applicazione estensiva potrebbe compromettere il principio di parità delle parti, come affermato da Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3640 del 2021. Nel caso di specie, il ritardo non è stato ritenuto giustificato: il ricorrente, pur avendo iniziato le pratiche di deposito in termini, le aveva completate solo il giorno successivo, senza fornire alcuna spiegazione plausibile per l’inerzia, nonostante fosse tenuto a conoscere e osservare diligentemente i termini di rito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della natura in rito della decisione.
Nota della Redazione
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