Giudicato non notificato nei termini per l’ottemperanza: il TAR rileva d’ufficio l’inammissibilità (TAR Campania, Salerno n. 1421 del 24.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di giudizio di ottemperanza, il ricorso è inammissibile qualora il titolo esecutivo non risulti notificato all’amministrazione intimata nel rispetto delle forme e dei termini prescritti dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996. La regolarità della notificazione costituisce, infatti, presupposto necessario per la compiuta decorrenza del termine di centoventi giorni assegnato alla pubblica amministrazione per provvedere al pagamento. La relativa verifica può essere compiuta d’ufficio dal giudice, il quale, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a., deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie sulla questione rilevata.
Il Fatto
La ricorrente, titolare di un credito accertato con sentenza del Giudice di Pace di Mirabella Eclano, proponeva ricorso per l’ottemperanza del giudicato nei confronti della Regione Campania, al fine di ottenere l’esecuzione coattiva delle somme dovute. L’amministrazione regionale si costituiva in giudizio per contrastare la domanda.
La causa, trattata nella camera di consiglio, veniva trattenuta in decisione. All’esito di tale fase, emergevano agli atti profili di possibile inammissibilità del ricorso, legati alla mancata dimostrazione dell’avvenuta notificazione del titolo esecutivo all’amministrazione debitrice.
La Motivazione della Corte
Il TAR Campania, sezione staccata di Salerno, ha ravvisato l’esistenza di una questione pregiudiziale rilevabile d’ufficio, concernente la regolarità della notificazione del titolo esecutivo alla Regione Campania. Il collegio ha osservato che l’azionato titolo non risultava notificato all’amministrazione, nonostante tale adempimento sia espressamente richiesto dall’art. 14 del d.l. n. 669 del 1996.
Secondo la disciplina richiamata, la notificazione del titolo esecutivo alla pubblica amministrazione è condizione indispensabile perché possa iniziare a decorrere il termine di centoventi giorni entro il quale l’ente è tenuto a provvedere al pagamento. Solo una volta decorso inutilmente tale termine, il creditore può legittimamente attivare il rimedio dell’ottemperanza avverso l’inerzia dell’amministrazione.
La carenza di tale presupposto processuale ha indotto il tribunale a sollevare d’ufficio la questione, assegnando alle parti un termine di dieci giorni per il deposito di memorie, ai sensi dell’art. 73, comma 3, c.p.a.: tale facoltà è stata concessa onde garantire il contraddittorio, con particolare riferimento alla possibilità per la ricorrente di fornire prova dell’avvenuta notificazione o di dedurre eventuali circostanze idonee a superare il rilievo.
Il collegio ha quindi rinviato il proseguimento del giudizio alla camera di consiglio del 2 dicembre 2026, disponendo la comunicazione dell’ordinanza alle parti da parte della Segreteria.
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Nota della Redazione
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