Limiti consortili agli impianti agrivoltaici nella fascia di rispetto di 200 metri (TAR Sardegna n. 770 del 14.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
La realizzazione di impianti fotovoltaici, inclusi quelli agrivoltaici, in aree ricadenti nella fascia di rispetto di 200 metri esterna al perimetro di un agglomerato industriale è soggetta alle prescrizioni urbanistiche dell’ente consortile, poiché la destinazione urbanistica di tali aree è compatibile con la realizzazione di parchi fotovoltaici al pari di quelle interne al perimetro. I limiti pianificatori che vietano l’insediamento di ulteriori impianti fotovoltaici oltre una determinata superficie, con possibilità di deroga solo per progetti finalizzati alla produzione di idrogeno verde, si applicano pertanto anche agli impianti agrivoltaici, a meno che l’interessato ottenga la deroga o dimostri la funzionalità del progetto alla produzione di idrogeno verde. La mancata richiesta di deroga e la non funzionalità dell’impianto alla produzione di idrogeno verde legittimano il parere negativo dell’ente consortile e il conseguente diniego dell’autorizzazione.
Il Fatto
La società ricorrente presentava una Dichiarazione Unica Autocertificativa per ottenere, tramite la Procedura Abilitativa Semplificata, l’autorizzazione alla realizzazione di un impianto agri-fotovoltaico della potenza di 4,169 MW nel Comune di Sassari, in area ricadente nella fascia di rispetto di 200 metri esterna al perimetro dell’agglomerato industriale di Porto Torres. All’esito della conferenza di servizi, l’amministrazione comunale emanava un provvedimento negativo, fondato sul parere contrario del Consorzio Industriale Provinciale, che evidenziava il contrasto del progetto con gli atti di pianificazione consortile, i quali vietano l’installazione di ulteriori impianti fotovoltaici oltre il limite di 483,09 ettari, salva deroga per impianti finalizzati alla produzione di idrogeno verde.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure proposte, trattandole congiuntamente per la loro stretta connessione. Il Collegio ha preliminarmente chiarito che l’area interessata, sebbene esterna al perimetro consortile, rientra nella fascia di rispetto di 200 metri e pertanto è soggetta alle prescrizioni urbanistiche del Consorzio ai sensi dell’art. 82-sexies delle N.T.A. del PUC di Sassari. Tale disciplina estende alle aree nella fascia di rispetto la compatibilità con la realizzazione di parchi fotovoltaici, ma la giurisprudenza ha interpretato l’espressione in termini estensivi, includendo la generalità degli impianti FER e quindi anche gli impianti agrivoltaici.
Il Tribunale ha tuttavia rilevato che la compatibilità urbanistica dell’area non esime dall’osservanza delle ulteriori prescrizioni contenute nelle deliberazioni consortili, che fissano limiti quantitativi alla realizzazione di nuovi impianti fotovoltaici e subordinano la deroga alla produzione di idrogeno verde. Nel caso di specie, la ricorrente non aveva richiesto alcuna deroga al Consorzio e il progetto non era funzionale alla produzione di idrogeno verde, circostanza che impediva l’autorizzazione in deroga al limite pianificatorio.
La Corte ha quindi ritenuto legittimo il parere negativo del Consorzio e conseguentemente il diniego dell’autorizzazione, rigettando tutte le censure proposte, inclusa quella relativa alla violazione delle garanzie partecipative. La pronuncia conferma la rilevanza degli atti di pianificazione degli enti consortili quali limiti alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili, anche al di fuori dei perimetri industriali ma nelle aree ad essi funzionalmente collegate.
Nota della Redazione
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