Giudizio di ottemperanza per l’accredito sulla carta elettronica del docente (TAR Sardegna n. 599 del 27.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
La sentenza del giudice ordinario che riconosce a un docente a tempo determinato il diritto all’accredito della somma sulla carta elettronica del docente costituisce titolo esecutivo nei confronti dell’Amministrazione. Decorso inutilmente il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, il giudice dell’ottemperanza accoglie il ricorso e condanna l’Amministrazione all’esecuzione, con nomina sin da ora di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza. Al commissario, dipendente pubblico dell’Amministrazione debitrice, non spetta alcun compenso.
Il Fatto
Un docente, risultato vittorioso in un giudizio dinanzi al Tribunale di Cagliari, aveva ottenuto la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito ad accreditare sulla propria carta elettronica del docente la somma di euro 1.500,00, con le stesse regole previste per i dipendenti a tempo indeterminato.
La sentenza, passata in giudicato, era stata notificata all’Amministrazione, ma a tale adempimento non era seguito alcun atto esecutivo. Decorso infruttuosamente anche il termine di centoventi giorni dalla notifica del titolo esecutivo, il ricorrente ha proposto ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna dell’Amministrazione e, in caso di persistente inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il TAR ha ritenuto il ricorso fondato, avendo accertato la regolarità della notifica della sentenza del giudice del lavoro, l’avvenuto passaggio in giudicato della stessa e l’inutile decorso del termine dilatorio di cui all’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Tale termine, decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo, è condizione per poter validamente agire in executivis.
Il Collegio ha pertanto disposto che il Ministero dia completa esecuzione alla sentenza nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione della decisione, o dalla sua notificazione se anteriore. Per l’ipotesi di ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Responsabile pro tempore della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, con facoltà di delega ad altro dirigente, il quale dovrà provvedere entro novanta giorni dalla richiesta della parte interessata.
Quanto alle modalità di pagamento, il commissario potrà avvalersi dell’istituto del pagamento in conto sospeso, disciplinato dall’art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio dedicati. Non è stata disposta la liquidazione di alcun compenso in favore del commissario, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice.
Le spese di lite sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in euro 600,00, oltre accessori e rimborso del contributo unificato, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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