Improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse in caso di istanza di prescreening VIA (TAR Sardegna n. 578 del 26.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse al ricorso, depositata dalla parte ricorrente e condivisa dall’Amministrazione resistente, comporta la declaratoria di improcedibilità del giudizio, senza necessità di esame nel merito delle questioni sollevate. La definizione in rito per sopravvenuta carenza di interesse non preclude la proposizione di un’eventuale nuova azione qualora permanga o rinnovi l’interesse ad agire. La compensazione delle spese di lite, concordata dalle parti, segue la natura non ostativa della definizione del giudizio rispetto all’assetto di interessi sostanziali nel frattempo intervenuto.

Il Fatto

La società ricorrente aveva proposto ricorso dinanzi al TAR per la Sardegna per l’accertamento e la declaratoria dell’illegittimità dell’inerzia serbata dalla Regione Autonoma della Sardegna — Assessorato della difesa dell’Ambiente — Direzione Generale dell’Ambiente — Servizio Valutazioni Impatti e Incidenze Ambientali, a fronte dell’istanza di prescreening VIA ai sensi dell’art. 6, co. 9, D.Lgs. 152/2006, trasmessa alla Regione in data 7.10.2024.

La ricorrente chiedeva, inoltre, la condanna dell’Amministrazione regionale all’adozione degli atti di propria competenza ai fini della sollecita prosecuzione e definizione del procedimento, con richiesta sin d’ora di nomina di un Commissario ad acta in caso di perdurante o rinnovata inerzia dell’Amministrazione a concludere il procedimento.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ha rilevato che in data 13 febbraio 2026 la società ricorrente aveva depositato dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso, con richiesta di compensazione delle spese di lite. Negli stessi termini aveva concluso la difesa regionale nella memoria depositata il 2 marzo 2026.

Il presupposto processuale dell’interesse alla decisione, venuto meno per effetto della dichiarazione unanime delle parti, ha determinato il venir meno dell’oggetto del giudizio. Il Collegio ha quindi ritenuto che non restasse che provvedere in conformità a tali richieste, dichiarando il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.

La pronuncia di improcedibilità costituisce esito processuale che prescinde dall’esame del merito delle censure proposte e non implica alcuna valutazione sulla fondatezza o meno della pretesa sostanziale azionata. La compensazione delle spese di lite, richiesta dalla ricorrente e accolta dal Collegio, riflette l’assenza di soccombenza virtuale e la natura concordata della definizione del giudizio.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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