Sospensione dell’ordinanza di demolizione e rigetto della cautela sugli atti endoprocedimentali (TAR Sardegna n. 71 del 05.03.2026)

Principi di diritto (Massima)
In sede di domanda cautelare ex art. 55 cod. proc. amm., l’accoglimento dell’istanza di sospensione richiede la sussistenza congiunta del fumus boni iuris e del periculum in mora. Il requisito del periculum va valutato con riferimento ai differenti effetti propri dei provvedimenti impugnati, con la conseguenza che l’istanza può essere accolta limitatamente agli atti che producono un’effettiva lesione attuale e immediata della sfera giuridica del ricorrente, e respinta con riferimento a quegli atti che, pur oggetto di impugnazione, non sono assistiti da un pregiudizio grave e irreparabile nelle more del giudizio di merito.

Il Fatto

Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, l’ordinanza di demolizione n. 2 del 4 febbraio 2026 adottata dal Comune di Muravera, unitamente al parere tecnico di conformità edilizia e urbanistica di segno contrario, alla comunicazione di insussistenza dei presupposti per l’esame dell’istanza di accertamento di conformità e al parere di improcedibilità dell’istanza di compatibilità paesaggistica reso dal Servizio Tutela del Paesaggio.

Avverso tali atti il ricorrente deduceva la conformità e la conformabilità delle opere realizzate, contestando il diniego di accertamento di conformità e la consequenziale ordinanza di demolizione.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha preliminarmente rilevato che i provvedimenti impugnati presentano natura ed effetti differenti: solo l’ordinanza di demolizione incide immediatamente sulla sfera giuridica del ricorrente, imponendo un obbligo di rimessione in pristino entro un termine perentorio.

Gli altri atti impugnati — il parere tecnico negativo, la comunicazione di insussistenza dei presupposti e il parere di improcedibilità della compatibilità paesaggistica — sono invece atti endoprocedimentali o preparatori, privi di autonoma efficacia lesiva, in quanto la loro lesività si esaurisce nell’ordinanza di demolizione che ne costituisce l’esito finale.

Sotto il profilo del periculum in mora, il Collegio ha ritenuto che il requisito sia integrato esclusivamente con riferimento all’ordinanza di demolizione, la cui esecuzione comporterebbe un pregiudizio grave e irreparabile, mentre non ricorra in relazione agli altri provvedimenti, per i quali la tutela può essere efficacemente assicurata in sede di merito.

Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale ha accolto l’istanza cautelare limitatamente alla sospensione dell’ordinanza di demolizione, respingendola per il resto, e ha fissato la discussione del merito alla pubblica udienza del 13 ottobre 2026, con rinvio al merito della decisione sulle spese processuali.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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