Giudizio di ottemperanza per la Carta docente: nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 354 del 16.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di ottemperanza disciplinato dall’art. 114 cod. proc. amm., l’accertamento dell’inerzia dell’Amministrazione nell’eseguire un giudicato che ha riconosciuto il diritto del docente di ruolo al contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente legittima il giudice amministrativo ad accogliere l’istanza di nomina di un commissario ad acta per l’adozione, in via sostitutiva, dei provvedimenti necessari all’integrale soddisfazione del creditore. La nomina di un dipendente pubblico, già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non dà luogo alla liquidazione di alcun compenso per l’attività commissariale. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza e sono liquidate tenendo conto della serialità della causa.
Il Fatto
La ricorrente, docente di ruolo, aveva ottenuto dal Tribunale Ordinario di Nuoro, Sezione Lavoro, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo previsto dalla Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024, per complessivi euro 2.500,00, oltre interessi e spese. La sentenza, come attestato dalla cancelleria, era divenuta irrevocabile per mancata impugnazione.
A fronte della mancata esecuzione del giudicato da parte dell’Amministrazione, la ricorrente proponeva ricorso per l’ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la declaratoria di mancata ottemperanza e l’eventuale nomina di un commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti richiesti.
La Motivazione della Corte
Il Collegio, esaminata la vicenda, ha rilevato che, nell’odierna camera di consiglio, la difesa dell’Amministrazione aveva dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione integrale del pagamento oggetto del giudicato, senza tuttavia fornire utili indicazioni per una tempestiva soluzione bonaria della controversia. Tale circostanza ha determinato il convincimento del giudice in ordine alla sussistenza dell’inottemperanza.
Conseguentemente, il TAR ha ritenuto fondata l’istanza di nomina del commissario ad acta, individuando quale soggetto idoneo il Responsabile della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del Personale Scolastico e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione del Ministero, con facoltà di delega a un altro Dirigente dell’Ufficio. A tale organo è stato assegnato il termine di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della decisione per l’esecuzione del giudicato.
Il Collegio ha precisato che, trattandosi di funzioni commissariali affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’Amministrazione debitrice, non si sarebbe dato luogo alla liquidazione di alcun compenso al commissario ad acta.
Da ultimo, le spese del giudizio sono state poste a carico dell’Amministrazione soccombente, liquidate in misura che tiene conto della serialità della causa, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Nota della Redazione
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