Compensazione delle spese solo per assoluta novità o gravi ed eccezionali ragioni, non per presunte difficoltà interpretative (Cass. civ. Sez. 3 n. 270 del 06.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Con riferimento al regime di cui all’art. 92 c.p.c., nel testo modificato dall’art. 13, comma 2, d.l. n. 132/2014, come integrato dalla sentenza additiva della Corte costituzionale n. 77/2018, la compensazione delle spese di lite, oltre che per soccombenza reciproca, può essere disposta solo in caso di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, ovvero in presenza di altre gravi ed eccezionali ragioni, ravvisabili esclusivamente in ipotesi di sopravvenienze di assoluta incertezza, di gravità pari o superiore a quella dei casi tipici previsti dalla norma. La mera difficoltà di interpretazione di un provvedimento giudiziale non integra tale presupposto. La parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato conserva comunque interesse a impugnare la statuizione sulle spese, atteso il diritto di rivalsa dello Stato ai sensi dell’art. 134 d.P.R. n. 115/2002. Inoltre, per il giudizio di primo grado, i compensi per la fase istruttoria sono dovuti in via unitaria con la fase di trattazione, a prescindere dall’effettivo svolgimento di attività istruttoria.
Il Fatto
La creditrice, titolare di un credito professionale nei confronti di una defunta, aveva promosso la procedura esecutiva immobiliare nei confronti dei figli della debitrice. Il giudice dell’esecuzione, rilevato che uno dei germani non era proprietario dei beni pignorati per aver ceduto la quota ereditaria, aveva concesso alla creditrice il termine per trascrivere l’accettazione tacita di eredità, o in mancanza, per avviare il giudizio di accertamento della qualità di erede. La creditrice aveva quindi proposto tale azione ai sensi dell’art. 2648, comma 2, c.c., ottenendo l’accoglimento in primo grado. La Corte d’appello, riformando la decisione, aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, ritenendo che la continuità delle trascrizioni potesse essere assicurata con la trascrizione di atti negoziali già compiuti, e aveva compensato le spese di entrambi i gradi di giudizio.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente disatteso l’eccezione di inammissibilità del ricorso per carenza di interesse, fondata sulla circostanza che i ricorrenti erano stati ammessi al patrocinio a spese dello Stato. Ha osservato che l’interesse sussiste, poiché, ai sensi dell’art. 134 d.P.R. n. 115/2002, lo Stato conserva il diritto di rivalsa nei confronti della parte ammessa, sicché la corretta regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza rileva anche in tale evenienza. Ha inoltre escluso la pertinenza del precedente richiamato dalla controricorrente, relativo alla diversa ipotesi in cui la controparte sia un’amministrazione statale.
Nel merito, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo, rilevando che la Corte territoriale aveva compensato le spese facendo riferimento a una presunta difficoltà interpretativa dell’ordinanza del giudice dell’esecuzione. Tale presupposto è stato giudicato manifestamente insussistente, poiché il provvedimento delineava chiaramente l’alternativa tra la trascrizione di atti di accettazione tacita e l’avvio del giudizio di accertamento. La successiva valutazione della Corte d’appello circa la superfluità del giudizio di accertamento costituiva l’esito dell’analisi dell’interesse ad agire, spettante al giudice della cognizione, ma non poteva giustificare la compensazione, non ricorrendo le ipotesi tassative di cui all’art. 92 c.p.c.
La Corte ha inoltre accolto il secondo motivo, affermando che i compensi per la fase istruttoria del giudizio di primo grado vanno necessariamente liquidati, essendone prevista la debenza in via unitaria con la fase di trattazione ai sensi del d.m. n. 55/2014, a prescindere dall’effettivo svolgimento dell’attività istruttoria. Diversamente, per il giudizio d’appello la liquidazione presuppone che tale attività sia stata concretamente effettuata. In accoglimento del ricorso, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Corte d’appello di Lecce, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.
Riferimenti normativi
- Art. 2648 c.c. – Accettazione di eredità e acquisto di legato
- Art. 92 c.p.c. – Condanna alle spese per singoli atti. Compensazione delle spese