Reclamo ex art. 739 c.p.c. inammissibile per la liquidazione del patrimonio (Cass. civ. Sez. 1 n. 16764 del 28.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il provvedimento con cui il tribunale, in sede di reclamo ex art. 739 c.p.c., dichiara inammissibile un’ulteriore impugnazione avverso i decreti del giudice delegato nella procedura di liquidazione del patrimonio ex l. n. 3/2012, riveste natura decisoria e definitiva ed è impugnabile solo con ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost. Il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, anche alla fase liquidatoria, sicché gli atti lesivi vanno impugnati con reclamo nel termine di dieci giorni; la mancata tempestiva impugnazione del provvedimento definitivo, non coltivata in sede di legittimità, ne determina l’intangibilità e preclude la successiva deduzione di nullità riflesse o derivate.
Il Fatto
La società agricola aggiudicataria di un immobile in una procedura di liquidazione del patrimonio, dopo aver ottenuto una proroga di 180 giorni per il saldo prezzo, vedeva rigettata la propria istanza di ulteriore proroga. Il tribunale, su reclamo, accoglieva la richiesta con decreto depositato dopo la scadenza del termine per il pagamento. A distanza di circa cinque anni, la società proponeva un nuovo reclamo dinanzi al medesimo tribunale, lamentando la nullità degli atti della procedura di vendita per la sopravvenuta impossibilità di adempiere. Il tribunale lo dichiarava inammissibile, ritenendo il provvedimento non più reclamabile. Avverso tale decreto la società proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, pur riconoscendo la proponibilità del ricorso come ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost., ne dichiara l’inammissibilità sotto un duplice profilo. In primo luogo, il decreto impugnato, avendo dato corso a nuove operazioni di vendita e superato l’originaria aggiudicazione, presenta i caratteri della decisorietà e della definitività, essendo un provvedimento non altrimenti impugnabile, né revocabile o modificabile. La Corte richiama un orientamento consolidato, ribadito dalle recenti pronunce Cass. n. 5137 e n. 5139 del 2026, che estende alla materia della liquidazione del patrimonio i principi affermati in ambito fallimentare circa l’impugnabilità dei provvedimenti del tribunale che rigettano l’istanza di sospensione della vendita.
In secondo luogo, l’inammissibilità discende dal principio per cui, nella liquidazione del patrimonio, il rito camerale di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c. si applica, in quanto compatibile, anche alla fase liquidatoria. Ne consegue che gli eventuali atti lesivi dei diritti delle parti vanno impugnati con reclamo ex art. 739 c.p.c. entro dieci giorni, sulla base dei principi di efficienza delle procedure concorsuali e di stabilità delle vendite giudiziarie, come affermato da Cass. n. 29918 del 2025. La mancata impugnazione di un atto ne preclude l’autonoma impugnazione successiva, non potendo far valere la nullità riflessa derivante da un atto prodromico non tempestivamente contestato.
Nel caso concreto, la mancata impugnazione con ricorso straordinario per cassazione entro sessanta giorni del decreto del 5.11.2020 è ostativa alla sua successiva impugnazione a distanza di cinque anni, mediante un reclamo che si configura come mera reiterazione di un mezzo di impugnazione già consumato. Il decreto del 20.5.2025 costituisce una mera ripresa ricognitiva dell’inammissibilità, come correttamente statuito dal tribunale. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese e al raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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