Diritto alla copia del contratto bancario: non opera ex art. 119, comma 4, t.u.b. (Cass. civ. n. 251 del 05.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il diritto del cliente di ottenere dalla banca la consegna di copia della documentazione relativa a singole operazioni degli ultimi dieci anni, sancito dall’art. 119, comma 4, t.u.b., non si estende alla documentazione contrattuale, che è estranea alla fattispecie normativa. Il diritto del correntista alla consegna del documento contrattuale discende, invece, dall’art. 117, comma 1, t.u.b., quale diritto da esercitare in sede di stipula o successivamente, ma non comprende il rilascio di ulteriori copie di un contratto già consegnato. Ne consegue che, ove il cliente abbia già ricevuto il contratto, la banca non è tenuta a una seconda consegna, mentre, in difetto di avvenuta consegna, il diritto può essere fatto valere anche con decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale, che decorre dal perfezionamento del negozio.

Il Fatto

Una cliente otteneva, con decreto ingiuntivo del 23 settembre 2016, l’ordine di consegna, da parte dell’istituto di credito, della documentazione bancaria, tra cui la scrittura privata relativa a un contratto concluso nel 1998, non consegnato. Il Tribunale di Catania respingeva l’opposizione proposta dalla banca, e la Corte di appello di Catania, con sentenza n. 104/2021, rigettava il gravame, ritenendo che l’obbligo di consegna della documentazione contrattuale permanesse fino allo spirare della prescrizione ordinaria decennale dalla chiusura del rapporto.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione, nel valutare il primo motivo di ricorso, esamina la latitudine oggettiva dell’art. 119, comma 4, t.u.b., chiarendo che la norma, configurando un diritto sostanziale del cliente, copre esclusivamente la documentazione relativa alle operazioni degli ultimi dieci anni, come espressamente previsto, operando al di fuori di tale limite il generale onere di conservazione dei documenti rappresentativi dei propri diritti. La Corte ritiene corretta la conclusione del giudice di merito secondo cui la disposizione non riguarda la documentazione contrattuale, giungendo a tale esito sulla base di un duplice argomento.

Sul versante testuale, la Corte osserva che il documento contrattuale non è riconducibile alle «singole operazioni» menzionate dalla norma, in quanto il contratto bancario programma le operazioni ma non si identifica con esse, come emerge dall’art. 117 t.u.b. che distingue il contratto, affetto da nullità parziale, dalle operazioni esecutive. Sul piano sistematico, la Corte valorizza la corrispondenza del termine decennale previsto dall’art. 119, comma 4, t.u.b. con l’obbligo di conservazione delle scritture contabili di cui all’art. 2220 c.c., che è destinato a documentare solo le operazioni e non il contratto.

Escluso che la consegna del contratto possa basarsi sull’art. 119, comma 4, t.u.b., la Corte individua il fondamento del diritto del cliente nell’art. 117, comma 1, t.u.b., che impone la redazione per iscritto dei contratti e la consegna di un esemplare al cliente, diritto esercitabile in sede di stipula o anche successivamente. Tale norma, tuttavia, non prevede che la banca sia tenuta a rilasciare ulteriori copie di un contratto già consegnato, con la conseguenza che il cliente che abbia ricevuto il documento non può pretendere una seconda consegna, potendo al più invocare l’esibizione ex art. 210 c.p.c. nel corso del giudizio; qualora, invece, non abbia ricevuto la copia, potrà ottenerne la consegna anche mediante decreto ingiuntivo, nel rispetto della prescrizione ordinaria decennale che decorre dal perfezionamento del negozio.

Ciò premesso, la Corte dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso per carenza di specificità, non avendo la banca chiarito se avesse opposto l’avvenuta consegna della copia del contratto. Il secondo motivo è dichiarato anch’esso inammissibile per genericità, non risultando precisato se la questione dei contratti successivi fosse stata introdotta nei gradi di merito, e per carenza di decisività, atteso che, in mancanza di consegna, la cliente aveva comunque diritto a ottenere il documento. Il ricorso è quindi dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente alle spese.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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