Errore di fatto revocatorio e omesso esame delle memorie in Cassazione (Cass. civ. n. 272 del 06.01.2026)

Principi di diritto (Massima)
La revocazione della sentenza della Corte di cassazione per errore di fatto ai sensi degli artt. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c. è esperibile solo quando la decisione sia incorsa in una svista percettiva immediatamente evincibile dagli atti interni al giudizio di legittimità, che abbia indotto a supporre l’esistenza o l’inesistenza di un fatto incontestabilmente escluso o accertato, e purché il fatto non abbia costituito oggetto di discussione tra le parti. L’errore deve essere essenziale e decisivo, nel senso che senza di esso la decisione sarebbe stata di segno opposto. Non è revocabile l’errore di giudizio, né la mancata o errata interpretazione dell’oggetto del ricorso. L’omesso esame di una memoria ex art. 380-bis c.p.c. o ex art. 378 c.p.c. non legittima la revocazione quando la memoria sia un mero strumento di approfondimento di questioni già proposte e la sua lettura non avrebbe potuto modificare l’esito del giudizio, essendo il ricorso per cassazione l’atto che esaurisce il diritto di impugnazione.

Il Fatto

La vicenda trae origine da una controversia tra una correntista e il proprio istituto di credito. La cliente aveva convenuto in giudizio la banca per ottenere il risarcimento dei danni subiti a seguito del rilascio, a soggetto diverso dalla titolare, di tre carnet di assegni, poi utilizzati per l’emissione di titoli con firme apocrife che avevano determinato undici protesti a suo carico e l’iscrizione nel registro dei protesti.

La domanda era stata rigettata sia dal Tribunale sia dalla Corte d’appello, che aveva escluso la responsabilità della banca per la non riconoscibilità delle falsificazioni da parte del bancario medio. Il ricorso per cassazione avverso tale sentenza era stato rigettato dalla Terza Sezione con ordinanza. Avverso tale pronuncia di legittimità, la correntista ha proposto ricorso per revocazione, ai sensi dell’art. 391-bis e 395, n. 4, c.p.c., deducendo errori di fatto nella percezione del contenuto dei motivi dell’originario ricorso e l’omesso esame di una memoria illustrativa.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha preliminarmente ricostruito i presupposti dell’errore di fatto revocatorio, richiamando il principio espresso dalle Sezioni Unite n. 31032 del 2019 e ribadito dalle Sezioni Unite n. 20013 del 2024. La revocazione è configurabile solo per una svista percettiva, non per un errore valutativo o interpretativo, e sempre che la questione non sia stata oggetto di dibattito tra le parti, perché in tal caso la pronuncia assume necessariamente natura valutativa e si sottrae al rimedio.

Con riferimento al primo motivo, i giudici hanno rilevato l’inammissibilità della doglianza. L’ordinanza impugnata aveva dato conto del contenuto del motivo di ricorso e dalla sua lettura non emergeva una svista percettiva, bensì una valutazione sulla portata della censura. La dedotta mancata identificazione del soggetto che si era recato allo sportello costituiva, al più, un’errata interpretazione dell’oggetto del motivo, quindi un errore di giudizio non revocabile, tanto più su circostanza ampiamente dibattuta tra le parti.

Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di decisività. Pur ritenendo dimostrato che la memoria ex art. 380-bis c.p.c. fosse stata trasmessa alla cancelleria e non inserita nel fascicolo telematico, la Corte ha escluso che la sua lettura avrebbe potuto determinare un esito diverso. L’originario terzo motivo era stato comunque esaminato e dichiarato infondato per plurime rationes decidendi autonome, e la memoria non poteva introdurre nuove allegazioni, non integrando i motivi di ricorso, come confermato dalla giurisprudenza citata.

Il terzo motivo è stato infine giudicato radicalmente inammissibile, per carenza di interesse. La ricorrente lamentava che la Corte avesse delibato un “non motivo”, ma quand’anche la premessa fosse fondata, la decisione avrebbe potuto esimersi dall’esaminare ulteriori ragioni, dichiarandole inammissibili. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e applicazione del raddoppio del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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